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1. I fatti all’origine della controversia

Il Comune di Portofino, con determinazione assunta sul finire del 2020, ha deliberato di concedere a sé medesimo la concessione demaniale marittima degli specchi acquei, delle aree e dei beni che compongono il celebre porticciolo turistico cittadino. Tale determinazione è stata assunta a seguito di un’attenta disamina della nota questione – solo di recente risolta dall’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 – in ordine al rilascio ed alla proroga delle concessioni demaniali marittime.

Ai fini di un inquadramento generale della particolare controversia in commento, giova ricordare che le competenze amministrative relative al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state conferite alle Regioni in forza di quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), D.L. 31 marzo 1998, n. 112.

A sua volta, con L.R. n. 13 del 28 aprile 1999 «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti», la Regione Liguria ha stabilito il trasferimento ai Comuni dal 1° gennaio 2002 delle principali funzioni amministrative nella suddetta materia.

La disciplina nazionale per il rilascio delle concessioni demaniali marittime trova collocazione sparsa in vari testi normativi: ad esempio nel Codice della Navigazione (art. 36 ss.), nel Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (art. 5 ss.), nel D.P.R. 509/1997 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), etcc..

L’art. 16 D.Lgs. 59/2010 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) stabilisce che «1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario. 3. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo. 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Con L. 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]”, il Legislatore, in attesa del compimento di un’annunciata riforma organica del settore «in un’ottica di armonizzazione delle normative europee» (comma 675), ha stabilito l’estensione fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime.

In relazione alla disciplina sopraggiunta, la magistratura amministrativa aveva avuto già modo di esprimersi nel senso del suo contrasto con il diritto europeo, poiché riproduce, in sostanza, norme nazionali già dichiarate in conflitto con l’art. 12 (Selezione tra diversi candidati) della Direttiva 123/2006 CE – c.d. Direttiva Bolkestein (recepita, come sopra indicato, nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 59/2010) – in linea con la Sentenza della Corte di Giustizia del 14.07.2016, nelle cause riunite C- 458/14 e C 67/15 (Consiglio di Stato, Sez. VI,18 novembre 2019 n. 7874).

Con riferimento all’art. 182 del D.L. 34/2020 (Rilancio), di conferma della disciplina ex L. 145/2018, in data 6.07.2020, il Ministero delle Finanze (Dipartimento ragioneria generale dello Stato) ha segnalato «criticità» della disposizione in relazione alla normativa comunitaria in tema di concorrenza e di proroga automatica delle concessioni.

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito della Attività di segnalazione e consultiva sua propria, in data 19.10.2020 si era pronunciata in relazione all’applicazione della proroga ex lege prevista dall’art. 1, commi 682, 683 e 684 L. 145/2018, ribadendo che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o, comunque, sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà.

In tal quadro, la giurisprudenza nazionale (amministrativa e penale) ha riconosciuto in maniera costante all’art. 12 della Direttiva Bolkestein natura self-executing, ossia di applicazione diretta e immediata nell’ ordinamento giuridico interno.  

È in tale precipuo contesto giuridico che la scelta dell’amministrazione di autodeliberarsi l’affidamento della concessione demaniale marittima è maturata.

L’Amministrazione Comunale, infatti, a fronte della situazione di grave confusione e di criticità, irrisolta da decenni dal nostro Legislatore, di cui si è detto, ed i cui effetti hanno finito per gravare, in definitiva, sulle amministrazioni locali e sui loro uffici aveva inteso non sottrarsi né agli obblighi di legge nazionali né a quelli imposti dalle sovraordinate normative europee, prendendo spunto, a tal fine, dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 14.07.2016, nel tentativo orientarsi verso un’interpretazione adeguatrice – di conformità.

Si rammenta, infatti, che la Corte di Giustizia UE aveva già motivato l’illegittimità del sistema di proroghe ex lege adottato dal nostro Legislatore sulla base della seguente motivazione «L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati». Nella medesima Sentenza, la Corte di Giustizia aveva, altresì, precisato che «per quanto riguarda, più specificamente, la questione se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto. A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato».

Sulla base di tale premessa il Comune di Portofino, in forza del principio di prossimità e delle sue competenze gestionali in materia di demanio marittimo, aveva effettuato un’attenta e puntuale ricognizione, rilevando che:

– nell’ambito del demanio marittimo, esistevano numerose situazioni eterogenee difficilmente inquadrabili in un’unica categoria omnicomprensiva;

– era pertanto funzionale ad una corretta applicazione della normativa vigente la verifica del caso concreto in relazione alle caratteristiche dei beni/servizi oggetto di concessione ad esempio sotto il profilo del loro sfruttamento economico, della loro importanza economica, dell’esistenza un interesse transfrontaliero certo e della loro scarsità (eccetera), fermo, in ogni caso, il principio consolidato secondo cui l’uso generale o la destinazione in favore della collettività di un bene pubblico è la regola.

A seguito dell’accertamento delle caratteristiche delle singole concessioni demaniali marittime insistenti sugli specchi acquei, sulle aree e sui beni costituenti l’approdo turistico portofinese, con determinazione comunale n. 60 del 30 dicembre 2020 e la successiva deliberazione consiliare n. 4 del 10 febbraio 2021, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe dei servizi nautici per l’anno 2021, il Comune di Portofino si è determinato auto-affidandosi la concessione demaniale marittima del compendio portuale.

Avverso tale determinazione insorgevano, a quanto costa, diverse imprese nautiche operanti sull’area in questione. con separati ricorsi dinanzi al TAR Liguria.

In particolare, nel caso di recente delibato dal TAR Liguria con la sentenza n. 946 del 9 novembre 2021, il ricorrente contestava a vario titolo le determinazioni comunali assumendo in specie che:

– l’approdo turistico non avrebbe potuto essere oggetto di utilizzo generale della cittadinanza, né di impiego diretto dell’Amministrazione, ma solo di uso particolare degli operatori affidatari dei servizi portuali: da ciò avrebbe dovuto discendere l’obbligo di confronto concorrenziale fra tutti i soggetti interessati allo sfruttamento economico del bene, ivi incluso lo stesso Comune concedente, sia ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav., sia in virtù dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.;

– l’autoattribuzione si fondava sull’erroneo presupposto per il quale l’uso generale del bene pubblico costituisce la regola: l’approdo turistico, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stata incompatibile con una fruizione generalizzata da parte della collettività, in quanto destinato ad un impiego specialistico a vantaggio di un’utenza più ristretta. Di talché gli atti impugnati avevano illegittimamente sottratto il bene demaniale alla concorrenza;

– l’amministrazione comunale non aveva comparato la domanda del Sindaco con quella dell’impresa individuale Nautica, né avrebbe motivato la scelta di assegnare il compendio demaniale a sé stesso anziché all’operatore privato;

– l’autoconcessione si appalesava vieppiù illegittima in quanto il Comune, non avendo le capacità per provvedere alla gestione diretta del porticciolo, avrebbe incaricato terzi soggetti dello svolgimento dei singoli servizi portuali. A fronte dell’incapacità del Comune di gestire in via diretta il porticciolo, erano stati valorizzati sia aspetti ininfluenti, quali l’installazione di presidi funzionali alla sicurezza dell’abitato e dell’ambiente marino, sia prestazioni ottenibili anche da un concessionario privato, come l’impiego di parte dei proventi per la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura portuale.

2. La soluzione giuridica prescelta a fronte del frastagliato quadro normativo di riferimento

Ebbene, il T.A.R. Liguria ha respinto in toto le censure mosse dall’impresa Nautica che aspirava ad una concessione di servizi su taluni beni insistenti sull’area.

Considerata l’importanza del precedente occorre ripercorrere il complesso iter motivazionale che ha condotto il Giudice amministrativo ligure a dichiarare in tutto e per tutto legittima la scelta dell’amministrazione comunale portofinense.

L’assunto di partenza della pronuncia è che l’affidamento della gestione di un porto turistico si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.).

La peculiarità è che si è di fronte ad una figura complessa e peculiare nella quale coesistono profili in tema di concessione di beni pubblici con aspetti attinenti all’affidamento di servizi pubblici. Tale configurazione non è nuova né isolata, ben potendo la concessione di un bene pubblico talvolta risultare servente alla prestazione di un servizio al pubblico (cfr., ex aliis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 13 giugno 2017, n. 6985).

La coesistenza di profili tipici delle concessioni di beni pubblici e di aspetti attinenti alla gestione di servizi pubblici comporta una “astratta convergenza” della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (artt. 112 e ss. del d.lgs. n. 267/2000) e degli appalti pubblici (norme europee e Codice Appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016), nonché della normativa in materia di demanio marittimo (Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione) e delle regole concernenti l’autorizzazione delle attività economiche (direttiva 2006/123/CE e d.lgs. n. 59/2010).

Nella specie il Comune di Portofino si è autointestato il titolo demaniale e in seguito ha assunto l’esercizio diretto dei servizi nautici. Il modus operandi prescelto è legato all’esigenza formale di redigere un atto scritto ai fini dell’iscrizione nel registro delle concessioni demaniali marittime nonché alla distinzione, risalente al codice della navigazione del 1942, fra profili dominicali e gestionali del demanio marittimo (in argomento cfr. Cons. St., commissione speciale, parere n. 1808 in data 12 aprile 2012):

  • la proprietà dei beni demaniali marittimi fa capo allo Stato, sì che attualmente i poteri attinenti alla situazione proprietaria (ad esempio, la sdemanializzazione) vengono esercitati di concerto fra il Ministero delle Infrastrutture e l’Agenzia del Demanio;
  • le competenze gestorie, invece, spettano alle Regioni o, nel caso di rilascio di concessioni demaniali, ai Comuni, ove non attribuite alle Autorità di Sistema Portuale dalla legge n. 84/1994 (artt. 105, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 e 42 del d.lgs. n. 96/1999; art. 10 della L.R. Liguria testé citata isub § 1) n. 13/1999).
BOX: Non è affatto estranea al nostro sistema la prassi che, per gestire l’approdo direttamente oppure tramite una società in house o mista, i Comuni si autoaffidino in concessione il compendio portuale. La gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale. Il comune può in via diretta esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo).

Secondo il T.A.R. la gestione di un porto turistico è qualificabile, ai sensi dell’art. 14 del D.M. 31 dicembre 1983, come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale. E, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico (in tal senso cfr., ex aliis, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2021, n. 59).

Ebbene, in virtù del principio di autoorganizzazione ed in base al diritto unionale, l’Amministrazione comunale può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo) nelle forme dell’amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione.

In particolare, per quanto concerne il quadro normativo nazionale (artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000), secondo il TAR Ligure, è pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz’altro optare per la gestione in via diretta.

Si tratta di un assunto che è oggi unanimemente condiviso, essendo venuta meno l’originaria previsione che consentiva l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica solamente a società miste o ad imprese private selezionate con gara, oppure, in presenza dei relativi presupposti, ad enti in house (sul punto cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 27 maggio 2014, n. 2716; Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488, cit.; T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 22 marzo 2011, n. 2538).

Un simile obbligo non è affatto rinvenibile nel diritto europeo, che configura la gestione diretta o tramite società in house come modulo generale alternativo all’affidamento a terzi mediante selezione pubblica.

BOX: Il diritto europeo configura la gestione diretta o tramite società in house come modulo generale alternativo all’affidamento a terzi mediante selezione pubblica.

In tale prospettiva, infatti, la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici precisa, al contrario, che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici” (quinto considerando), nonché l’art. 2, par. 1, della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che “le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione…Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”.

Il Giudice amministrativo, pur rammentando che, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per affidare ad una società in house un contratto avente ad oggetto un servizio remunerativo, l’Amministrazione deve dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività, ha ritenuto che siffatto supplementare e rafforzato obbligo di motivazione non è estensibile all’internalizzazione pura e semplice del servizio pubblico, ossia con assunzione della gestione direttamente in capo agli uffici comunali, in quanto non espressamente previsto dalla citata disposizione, né ricavabile dal diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2009, C-480/06 ha, infatti, sul punto statuito che un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne, non contrastando tale modalità con la tutela della concorrenza, poiché nessuna impresa privata viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre. E del resto, come noto, il legislatore nazionale ha approntato una disciplina pro-concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dalla normativa comunitaria, in quanto non limitata a garantire la concorrenza “nel mercato” attraverso le procedure competitive, ma estesa alla concorrenza “per il mercato” attraverso il predetto onere motivazionale (cfr., ex aliis, Corte cost., 27 maggio 2020, n. 100).

Con il che risultano respinte le censure avanzate in punto di difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla scelta di auto gestire direttamente l’infrastruttura portuale.

La pronuncia sotto altro profilo ha osservato che la gestione diretta del bene demaniale da parte dell’Amministrazione è la modalità fondamentale per garantirne l’uso generale, che, a sua volta, costituisce la regola.

In tal senso, in un caso relativo proprio ad un porticciolo turistico, il Consiglio di Stato con sentenza 2 marzo 2018, n. 1296, ha operato un’importante ricognizione della costante giurisprudenza che individua la finalità basilare dei beni pubblici come funzione di interesse generale e ciò specificamente per quei beni che assolvono la propria funzione sociale servendo immediatamente non la pubblica amministrazione, ma la collettività ed in particolare i suoi componenti che sono ammessi a godere indistintamente in modo diretto: tale uso è denominato uso generale e la gestione diretta da parte del titolare del bene demaniale – quello marittimo ne è un esempio tra i più tipici – costituisce l’estrinsecazione fondamentale per garantire alla collettività il predetto uso generale.

Il T.A.R. ha altresì respinto l’obiezione interpretativa che si fonda su una presunta incompatibilità tra demanialità e servizio pubblico, tale per cui nella fattispecie non potrebbe configurarsi un uso generale del bene demaniale, non essendovi un godimento indiscriminato da parte della cittadinanza (come avviene, ad esempio, per le spiagge libere): donde risulterebbe necessaria la procedura comparativa ex art. 37 cod. nav. anche laddove l’Amministrazione intenda gestire direttamente il porticciolo.

BOX: Anche il bene demaniale marittimo costituito dal porto turistico, non diversamente da un bene del patrimonio indisponibile quale uno stadio, rappresenta uno strumento per realizzare fini pubblici (oltre che per fornire un servizio ad una platea indifferenziata, seppur ristretta, di utenti). Allora è ingiustificata ed irragionevole, ai fini della scelta delle modalità di gestione, la differenziazione fra le due tipologie di beni.

La presunta incompatibilità tra demanialità e servizio pubblico è, a sua volta, legata alla distinzione codicistica tra beni demaniali, destinati all’uso pubblico della generalità dei cittadini, e beni patrimoniali indisponibili, strumentali ai servizi pubblici forniti tramite gli stessi beni. Sennonché, si tratta di una distonia apparente superata negli anni più recenti con l’elaborazione della nozione unitaria di “bene pubblico”, che ricomprende entrambe le categorie dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e si caratterizza per la “vocazione” a soddisfare interessi generali (c.d. proprietà-funzione).

In tale prospettiva, allora, anche il bene demaniale marittimo costituito dal porto turistico, non diversamente da un bene del patrimonio indisponibile quale uno stadio, rappresenta uno strumento per realizzare fini pubblici (oltre che per fornire un servizio ad una platea indifferenziata, seppur ristretta, di utenti), sì che la prospettata differenziazione fra le due tipologie di beni, ai fini della scelta delle modalità di gestione, si appalesa, a ben vedere, ingiustificata ed irragionevole.

Ne discende che nel caso in cui l’ente locale preferisca gestire direttamente l’approdo, non risultano applicabili gli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav.. Il provvedimento comunale di autoaffidamento è superfluo, nella misura in cui costituisce un’irrilevante superfetazione formale della scelta della gestione diretta del bene (v. Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296). Di conseguenza, non può parlarsi di concorso fra la (non necessaria) istanza di concessione del Sindaco e quella dell’impresa Nautica e, quindi, non deve essere effettuata la valutazione comparativa di cui all’art. 37 cod. nav. (cfr. sempre Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit., secondo cui “la scelta dell’appellante Comune di riservare a sé l’uso del bene demaniale in questione, pur nella vesta formale della concessione in proprio favore, non risulta in contrasto con i principi dell’evidenza pubblica e concorrenziale”; in argomento si veda anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2020, n. 431, che ha ribadito come l’intento del Comune di gestire un’area demaniale in via diretta, e non mediante affidamento a privato, sia logicamente incompatibile con l’avvio di una procedura selettiva).

Per tali ragioni, il caso in specie non ricade nemmeno sotto l’egida della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), con conseguente insussistenza dell’obbligo di selezione tra i candidati sancito dall’art. 12 della medesima direttiva (e recepito nell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010). La non operatività della normativa in parola risulta dai “considerando” nn. 8 e 21 della stessa direttiva 2006/123/CE, dal momento che:

–  il considerando n. 8 precisa che le relative disposizioni non obbligano gli Stati a liberalizzare i servizi di interesse economico generale, sì che i predetti servizi possono essere somministrati dagli enti pubblici (senza attivare una procedura concorrenziale tra loro ed i potenziali fornitori privati);

– il n. 21, inoltre, esclude dal campo applicativo della direttiva i servizi portuali, nei quali devono ritenersi compresi anche quelli afferenti alla portualità turistica.

3. Osservazioni conclusive

Il T.A.R. Liguria, come si è dato conto ripercorrendo l’articolato ragionamento che ha portato a sancire la legittimità della scelta comunale, ha messo al centro della questione giuridica il principio, peraltro palesato anche nel disposto di cui all’art. 36 Cod. nav., secondo cui l’uso generale o la destinazione in favore della collettività di un bene pubblico, quale è quello demaniale, è la regola mentre l’uso privato, singolare, esclusivo è da ammettersi solo per un periodo di tempo determinato e comunque se non incompatibile con il pubblico interesse. Il tutto considerando che il diritto UE non pone preclusioni alla scelta dell’ente di gestire direttamente l’approdo marittimo.

A fronte dell’incertezza dei presupposti stabiliti dalla normativa eurounitaria per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative piuttosto che sul regime delle proroghe delle concessioni demaniali allora esistenti – sulla quale ultima problematica si è solo di recente pronunciata l’Adunanza Plenaria 17 e 18 del 2021 investita della questione dal Presidente del Consiglio di Stato – l’Amministrazione comunale è ricorsa alla gestione diretta del bene ed alla conduzione in proprio del servizio di sicurezza portuale, acquisendo, per il tramite dei propri dirigenti, le competenze necessarie per svolgere le funzioni di agente di sicurezza dell’impianto portuale.

Viene da pensare che la scelta è stata quella “tra i due litiganti il terzo gode”: una cosa è certa la scelta è volta alla valorizzazione della finalità basilare dei beni pubblici come funzione di interesse generale. È stato stabilito che il compendio demaniale in questione sia efficientato attraverso dotazioni tecnologiche funzionali al monitoraggio di fenomeni ondosi (mareografo), della temperatura dell’acqua, della presenza di agenti inquinanti con installazione di una telecamera subacquea e di una stazione barometrica, che i beni oggetto vengano impiegati anche per la realizzazione di manifestazioni sportive e culturali a beneficio della comunità e, eventualmente previa adozione di specifici atti a ciò finalizzati ove occorrenti, che una quota pari al 20% dei proventi netti, ricavati dalla gestione degli ormeggi, sia destinata alla manutenzione straordinaria dell’intera infrastruttura portuale. Ebbene, il T.A.R. Liguria sarà presto chiamato ad esprimersi anche su un altro analogo contenzioso promosso da un’altra impresa Nautica, sempre che della questione già decisa non sia nel frattempo anche investito, come prevedibile, il Consiglio di Stato. To be continued…

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Adriana Presti
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica
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