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Parere di precontenzioso n. 170 del 30 aprile 2025

UPREC – PREC 100-2025-S

Il testo di tale Parere di Precontenzioso sottolinea come, in base all’articolo 41 del d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non debbano essere ribassati, ma debbano essere indicati separatamente in offerta. L’articolo 108, invece, sancisce la necessità di indicare questi costi e gli oneri di sicurezza, sanzionando l’omessa indicazione con l’esclusione dalla gara. La disposizione ha lo scopo di tutelare i lavoratori e garantire che le offerte non si basino su un ribasso indebito dei costi della manodopera. Il testo evidenzia che, se la stazione appaltante ha chiaramente indicato nel bando i costi della manodopera non ribassabili e tutti i concorrenti, tranne l’istante, hanno compreso e rispettato questa indicazione, non è possibile una diversa interpretazione ex post. 

Il principio di autoresponsabilità richiede agli operatori economici di prestare particolare attenzione alla comprensione della lex specialis di gara e di formulare le offerte in base a essa. 

In sintesi, il testo mette in luce come la stretta interpretazione delle clausole del bando di gara e il principio di autoresponsabilità degli operatori economici siano essenziali per garantire la trasparenza e la certezza nelle procedure di gara pubblica. L’interpretazione e la comprensione delle regole di gara, in particolare quelle riguardanti i costi della manodopera, sono fondamentali per garantire la corretta partecipazione alle procedure di appalto e per evitare contestazioni successive. Il principio di autoresponsabilità impone agli operatori economici di non limitarsi a una lettura superficiale delle clausole del bando, ma di comprenderne appieno il significato e le implicazioni. 

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Redazione MediAppalti
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