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Parere n. 33 del 2/09/2014

PREC 62/2014/L

Nell’appalto integrato sussiste l’obbligo di indicazione del progettista a prescindere dalla qualificazione da parte del concorrente

Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 sancisce il principio della necessaria qualificazione dei progettisti negli appalti aventi ad oggetto la progettazione, congiunta all’esecuzione, dei lavori (appalto integrato). Ciò perché quando il contratto di appalto ha ad  oggetto, oltre all’esecuzione, anche la progettazione dell’opera, deve essere garantita la qualificazione del soggetto (il “progettista qualificato” da indicare nell’offerta) che esegue l’incarico di predisposizione degli elaborati progettuali (T.A.R. Sardegna, Sez. I, sent. n. 306/2012). Inoltre, si menziona la norma regolamentare di cui all’art. 92, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui i requisiti per i progettisti previsti dell’art. 53, comma 3, devono essere posseduti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, sia nel caso di imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione che per quelle munite di attestazione per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove, per queste ultime, “i predetti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione”. Da tale complessivo assetto normativo discende senz’altro l’obbligo giuridico di indicazione del progettista, a prescindere dal possesso della qualificazione da parte dell’impresa offerente.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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