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PREC 187/19/S

“Mancata produzione del contratto di avvalimento – recesso dell’ausiliario – sostituzione non ammessa”

“La ratio dell’art. 89, co. 3 del d.lgs. 50/2016 sta nell’evitare di far ricadere sul concorrente le conseguenze negative derivanti dalla carenza o perdita di un requisito in capo all’ausiliaria. Non è invece ammissibile la sostituzione dell’ausiliaria in un caso, come quello in questione, in cui il concorrente ometteva di produrre in gara, pur a seguito di soccorso istruttorio, il contratto di avvalimento ritualmente sottoscritto e il recesso dell’ausiliario non dipendeva dalla perdita di un requisito di partecipazione.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

la sostituzione della ditta ausiliaria, nel caso di specie, non appare rientrare nell’ambito di applicazione del richiamato art. 89, co. 3 d.lgs. 50/2016, in quanto la ratio della norma, come evidenziato dalla giurisprudenza, sta nell’evitare di far ricadere sul concorrente le conseguenze negative derivanti dalla carenza o perdita di un requisito in capo all’ausiliaria. Non è invece ammissibile la sostituzione dell’ausiliaria in un caso, come quello in questione, in cui il concorrente ometteva di produrre in gara, pur a seguito di soccorso istruttorio, il contratto di avvalimento ritualmente sottoscritto e il recesso dell’ausiliario non dipendeva dalla perdita di un requisito di partecipazione.”

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Redazione MediAppalti
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