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Alla luce delle modalità di svolgimento delle gare telematiche la presunta mancata comunicazione dello spostamento della seduta pubblica non costituisce una violazione del principio di pubblicità in materia di contratti pubblici

La modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Si tratta di una modalità idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica.

Il principio di pubblicità delle sedute deve essere infatti rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte.”

“… la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’applicazione del principio di pubblicità, quale diretto corollario del principio di trasparenza – come momento indefettibile e qualificante delle procedure di evidenza pubblica – vada declinato alla luce delle modalità di svolgimento delle gara telematiche, nella quali è a monte insita la garanzia di tracciabilità, al punto che le stesse non richiederebbero, a rigore, una seduta “pubblica” per l’apertura delle offerte.”

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Redazione MediAppalti
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