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“Appalto pubblico – Servizi di ingegneria e architettura – Scelta del contraente – Congruità dell’importo a base d’asta – Compenso per spese e oneri accessori – Modalità di determinazione dell’importo forfettario – Discrezionalità della valutazione tecnica – Limiti del sindacato – Legittimità”

“L’art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara;

corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all’art. 5 del DM 17 giugno 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere.”

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Redazione MediAppalti
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