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PREC 149/2020/F

“In base ad espresse disposizioni del diritto nazionale, la mancata indicazione dei costi aziendali per la sicurezza dei lavoratori è causa legittima di esclusione dalla gara e non è sanabile attraverso l’istituto del c.d. ‘soccorso istruttorio’ in quanto tale mancata indicazione è espressamente compresa fra i casi in cui il soccorso non è ammesso”

“Tutte le pronunce giurisdizionali che ammettono la possibilità (…) di ricorrere al soccorso istruttorio e che quindi escludono l’applicazione automatica della sanzione espulsiva nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali fanno riferimento ad ipotesi specifiche…”

“… considerato in merito all’asserita necessità di attivare il soccorso istruttorio prima dell’esclusione, che la giurisprudenza ha chiarito che «l’indicazione in offerta dei predetti oneri di sicurezza aziendali pari a zero si traduce in una mancata indicazione degli stessi, privando così l’offerta di un elemento essenziale la cui carenza risulta insanabile e determinando l’esclusione del concorrente che vi sia incorso» e che «in base ad espresse disposizioni del diritto nazionale, la mancata indicazione dei costi per la manodopera e la sicurezza dei lavoratori non sia sanabile attraverso il meccanismo del c.d. ‘soccorso istruttorio’ in quanto tale mancata indicazione è espressamente compresa fra i casi in cui il soccorso non è ammesso (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 24/01/2019 n. 3)» (così TAR Molise, sez. I, sent. n. 204/2019); … tutte le pronunce giurisdizionali che ammettono la possibilità (comunque non unanimemente condivisa dalla giurisprudenza amministrativa) di ricorrere al soccorso istruttorio e che quindi escludono l’applicazione automatica della sanzione espulsiva nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, fanno riferimento ad ipotesi specifiche che nel caso in discussione non ricorrono (quali, ad esempio, il caso in cui la lex specialis, pur richiedendo l’indicazione di tali oneri, non contempli alcuna causa di esclusione per l’ipotesi della loro mancata indicazione e/o metta a disposizione dei concorrenti dei modelli di offerta privi della specifica voce relativa ai siffatti costi; oppure ove sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente i costi aziendali per la sicurezza o, più in generale, nel caso di effettiva ambiguità delle disposizioni contenute nei documenti di gara);”

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Redazione MediAppalti
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