Questo articolo è valutato
( votes)“L’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare, dunque, il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale.”
“… il citato art. 41, comma 14 del Codice prescrive che «Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale»; … l’Autorità sulla questione in esame si è già espressa con la Delibera n. 528 del 15.11.2023, nella quale, in conformità all’indirizzo interpretativo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2154 del 19.7.2023, il quale a sua volta si è basato su quanto stabilito nel Bando tipo n. 1, si sostiene che «La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale»;”