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La Legge 8 novembre 1991 n. 381 reca disposizioni in materia di “Disciplina delle cooperative sociali”, ossia disciplina le cooperative che perseguono la “promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini”ex art. 1 comma 1 l. 381 cit., differenziandole tra: a) coloro che gestiscono “servizi socio-sanitari ed educativi”, ex art. 1 comma 1 lett a) l. 381 cit.(c.d. cooperative di tipo “A”); b) coloro che gestiscono “lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, ex art. 1 comma 1 lett b) l. 381 cit.(c.d. cooperative di tipo “B”). Le “persone svantaggiate” di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) l. 381 cit. sono, poi, individuate dall’art. 4 della stessa legge (ad esempio: persone con svantaggi fisici o psichici, le ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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