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Il MIT con parere n. 4181 del 21/04/2026 ha chiarito quanto segue: “L’art. 119 al comma 4 prevede che, in presenza di determinate condizioni, i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, “previa autorizzazione della stazione appaltante”. La norma non contiene una puntuale indicazione in merito al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione, ma parla genericamente di “stazione appaltante”, lasciando intendere che debba trattarsi di un dirigente, in qualità di organo di vertice della stazione appaltante che abbia i poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno. Conseguentemente, l’autorizzazione al subappalto può essere rilasciata anche dal RUP nel caso in cui questi sia un dirigente e/o disponga dei necessari poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno.”

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