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La sentenza n. 77 del 30/05/2025 della Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità del principio di cui all’art. 108 comma 12 del codice anche nella gare che prevedono l’inversione procedimentale in quanto: “il fatto che il principio di invarianza della soglia di anomalia sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in contrasto con il principio di buon andamento. Infatti, qualora nel corso della gara

con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. Ciò in quanto la stazione appaltante potrebbe trovarsi costretta, nonostante la gara non si sia ancora conclusa, a mantenere ferma una graduatoria in cui sono presenti operatori economici che, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità, non avrebbero potuto partecipare alla gara.”

Ciò comporterà per le stazioni appaltanti la necessità di ricalcolare la soglia di anomalia quando si verifichi un mutamento del numero dei concorrenti ammessi, non potendo, l’inversione procedimentale anticipare gli effetti dell’aggiudicazione o cristallizzare la soglia prima di aver determinato in maniera certa il numero degli operatori legittimamente in gara. 

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Redazione MediAppalti
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