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In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis per il possesso della certificazione della parità di genere, le finalità di interesse pubblico e sociale per cui essa è stata prevista richiedono che la certificazione sia posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento, dal momento che, ove fosse invece posseduta solo da qualche impresa, essa non realizzerebbe compiutamente detta finalità né arricchirebbe in qualche modo l’offerta nel suo profilo tipicamente prestazionale (Cfr. TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991, Consiglio di Stato, Sez. V, 20.03.2025 n. 2291 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.04.2025 n. 3117).

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