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L’art. 84 del D.L.gs. n. 163 del 2006, recependo le direttive comunitarie, ha disciplinato in modo uniforme la composizione della Commissione di gara per ogni procedura ad evidenza pubblica. La puntuale previsione delle modalità di composizione della commissione di gara in numero dispari, non sembra ammettere discrezionalità alcuna, in capo alla stazione appaltante, ciò, al fine di assicurare la funzionalità del principio maggioritario per la formazione del quorum strutturale ai fini del calcolo della maggioranza assoluta dei componenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2009 n. 2143; Sez. VI, 22.11.2007 n. 5502).

Non conforme alla normativa risulterebbe, quindi, la Commissione giudicatrice composta da quattro membri e dal segretario verbalizzante, in quanto, quest’ultimo risulterebbe privo del diritto di voto. La naturale conseguenza di una tale composizione di commissione di gara sarebbe solo la produzione di effetti vizianti per l’intero procedimento, comportando l’illegittimità di tutti gli atti da essa posti in essere. Tale principio sembrerebbe lasciare un varco solo alla possibilità di prevedere dei correttivi all’interno della documentazione di gara, consentendo di superare in questo modo “quella possibilità di stallo valutativo che il principio del numero dispari dei componenti della commissione aggiudicatrice tende ad evitare”. Qualora il bando di gara non prevedesse nulla di tutto ciò, sarebbe illegittima, “la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri” (Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2009 n. 6713 e 22 ottobre 2007 n. 5502).

A tal fine, lo svolgimento delle funzioni di segretario di una commissione, affinchè possa comportare anche l’esercizio del potere di voto in seno alla stessa, deve essere espressamente previsto negli atti di gara, risultando da un atto formale di incarico; non solo, un commissario può, dunque, svolgere anche le funzioni di verbalizzante, fermo restando che quest’ultimo deve comunque rispondere ai requisiti previsti per essere nominato quale componente della commissione.

L’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 oltre a prevedere indicazioni precise in merito alla costituzione della commissione, dà direttive anche relativamente alla qualifica dei medesimi componenti, difatti per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara deve essere composta da soggetti scelti secondo i criteri indicati dal comma 8 del medesimo articolo, improntati alla trasparenza e all’imparzialità dell’attività amministrativa. Tale previsione normativa avente funzione di preventiva garanzia della competenza professionale e della terzietà del componente non può essere in alcun modo derogata (Cons. St., Sez. V, 14 giugno 2010, n. 3732). I criteri previsti dall’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per la composizione delle commissioni di gara, si applicano in tutti quei casi in cui, la commissione di gara sia chiamata ad accertare, se l’offerta presentata dai concorrenti risponda alle caratteristiche individuate dalla stazione appaltante. Ciò implica la necessità che i componenti della commissione debbano possedere le doti “professionali e di esperienza” previste dalla disposizione di cui all’art. 84 summenzionato. (Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 10 gennaio 2012 n. 27). Tale disposizione normativa deve essere garantita e rispettata anche nel caso in cui i componenti della commissione non possano assicurare la loro presenza e pertanto debbano essere individuati dei supplenti per l’eventuale subentro.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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