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Contratto di avvalimento: è sufficiente la firma digitale con e-mail ordinaria in assenza di marcatura temporale 

“In assenza di una previsione espressa nella lex specialis, la firma digitale dell’ausiliaria, trasmessa via e-mail ordinaria e accompagnata dal relativo report, è idonea a conferire data certa al contratto di avvalimento, non essendo necessaria la marcatura temporale”. Si ritiene che la giurisprudenza estensiva, sul punto, abbia correttamente stabilito che non sia necessaria la marcatura temporale per conferire data certa al contratto di avvalimento, ma sia sufficiente la firma digitale dell’ausiliaria trasmessa via mail con l’inerente report.

“Alla luce dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023, è legittimo il ricorso all’avvalimento premiale anche in forma “mista”, cioè quando il concorrente si avvale dei requisiti di un soggetto terzo sia per la partecipazione alla gara sia per ottenere punteggi tecnici”. La sentenza prosegue la sua interpretazione estensiva statuendo che sia legittimo l’avvalimento premiale in forma mista, nel caso in cui il concorrente si avvale dei requisiti di un terzo non solo per partecipare alla gara ma anche per ottenere punteggi tecnici.

“L’inserimento del contratto di avvalimento sia nella busta amministrativa che in quella tecnica non determina automaticamente l’esclusione dell’operatore, se non è dimostrata una reale commistione lesiva della segretezza dell’offerta”. La sentenza prosegue con una corretta interpretazione estensiva statuendo che il contratto di avvalimento, anche se inserito sia nella busta amministrativa che in quella tecnica, non determinerebbe l’esclusione automatica dell’operatore a meno che non sia dimostrata una commistione lesiva della segretezza dell’offerta.

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Redazione MediAppalti
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