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Non sussiste l’obbligo di comunicare la riapertura della gara al concorrente escluso a seguito di procedura di verifica dell’anomalia dell’offerte

Viene eccepito che l’Amministrazione avrebbe proceduto illegittimamente alla riapertura della gara dopo la prima aggiudicazione definitiva, disponendo la riconvocazione della commissione con revoca della precedente aggiudicazione e con svolgimento della attività successiva, omettendo di avvertirne le parti appellanti. La doglianza non può essere condivisa. Come ben evidenziato dal primo giudice, le censure sono palesemente inammissibili per difetto di interesse, in quanto si collocano in una fase di procedimentale di secondo grado e successiva al venir meno dell’interesse del RTI appellante, dato che l’offerta presentata era stata esclusa per anomalia. Correttamente, il T.A.R. ha quindi ritenuta non legittimate le parti oggi appellanti a far valere censure su una fase procedimentale dalla quale erano state correttamente allontanate.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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