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( votes)Risarcimento da mancata aggiudicazione. Ammissibile il danno da lucro cessante dimostrato
“In caso di illegittima esclusione da una procedura di gara pubblica, il danno da lucro cessante può essere riconosciuto in via equitativa, anche sulla base di una relazione tecnica di parte, purché congruente e non contestata……”. La sentenza in esame chiarisce che, mentre il danno da lucro cessante possa essere riconosciuto dal Giudice, equitativamente, sulla base di una semplice relazione di parte incontestata e congruente; il risarcimento di ulteriori voci di danno, deve essere subordinato ad uno specifico onere probatorio da parte di chi ha subito il danno, onere che non è da considerarsi assolto qualora non vi siano idonee documentazioni allegate a comprova.
“Le spese generali vanno computate nel calcolo del mancato utile anche negli appalti di forniture, in quanto corrispondenti ai costi indiretti dell’organizzazione d’impresa. Parimenti, l’aliunde perceptum può incidere sulla quantificazione dell’utile risarcibile, giustificando una riduzione equitativa, ove non escluso da una comprovata esclusività delle risorse dedicate all’appalto non aggiudicato”. …….Pertanto, anche negli appalti di forniture, le spese generali vanno inserite nel calcolo del mancato utile poiché corrispondono ai costi indiretti inerenti l’organizzazione aziendale; allo stesso modo anche i redditi o i benefici che un’impresa potrebbe aver percepito da altre attività o progetti, può andare ad incidere sull’utile risarcibile, dando manforte ad una riduzione equitativa ……se non è escluso da una documentata esclusività delle risorse dedicate all’appalto non aggiudicato.
“Il danno curriculare e quello all’immagine aziendale non si presumono in re ipsa, ma richiedono una specifica allegazione e prova degli elementi di fatto idonei a farne presumere l’esistenza. L’esclusione da una gara non è di per sé sufficiente a fondare il pregiudizio, in assenza di dimostrazione del mancato conseguimento di requisiti utili o della perdita di affidabilità sul mercato” …… pertanto……nel caso in questione…… la sentenza stabilisce altresì che il danno curriculare e il danno all’immagine aziendale non si presumono a priori ma richiedono una specifica prova degli elementi di fatto idonei a farne presumere la loro esistenza
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