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( vote)Proroga tecnica disposta dopo il 1° luglio 2023
Secondo questa sentenza, la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, è un istituto eccezionale e straordinario che permette di prolungare un contratto scaduto, solo se l’interruzione causerebbe pericolo o grave danno all’interesse pubblico. Deve avvenire alle stesse condizioni economiche, patti e prezzi del contratto originario. Modificare le condizioni, come ad es. una diminuzione dell’aggio, trasforma una proroga in un rinnovo illegittimo, poiché viola i principi di evidenza pubblica richiedendo una trattativa privata.
È un’ipotesi straordinaria/eccezionale, non un diritto dell’appaltatore, e si applica solo in casi di necessità oggettiva, come ritardi “oggettivi e insuperabili” nella conclusione della nuova gara. L’interruzione del servizio deve poter causare situazioni di pericolo per persone o cose, o un grave danno all’interesse pubblico. La proroga deve avvenire mantenendo gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto scaduto. È concessa solo per il tempo “strettamente necessario” a concludere la nuova gara d’appalto. Se la stazione appaltante modifica le condizioni economiche (anche a suo favore), si configura un rinnovo illegittimo per trattativa privata, in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenza. La proroga non è legittima se i ritardi sono imputabili a inerzia o colpa della stessa stazione appaltante.
Ogni proroga di un contratto, anche se continua con proroghe precedenti, è considerata una nuova e autonoma decisione amministrativa. Di conseguenza, la sua legittimità deve essere valutata secondo la legge in vigore al momento dell’atto, secondo il principio del tempus regit actum. Per una proroga decisa dopo il 1° luglio 2023, si applicano quindi le regole più restrittive del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), indipendentemente dal fatto che il contratto originale fosse stato stipulato sotto il vecchio codice (D.Lgs. 50/2016).
Le proroghe non sono una mera continuazione, ma un nuovo atto amministrativo. La proroga è soggetta alla legge vigente nel momento in cui viene disposta (c.d. tempus regit actum).
Una proroga emessa dopo il 1° luglio 2023 deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, che ha introdotto norme più restrittive.
Con questa importante sentenza, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di una società, confermando la decisione del TAR Lazio che aveva annullato un affidamento diretto disposto dal Comune di OMISSIS per la gestione del servizio tributi. La decisione è significativa perché chiarisce che una “proroga tecnica” non può mai comportare una modifica delle condizioni economiche del contratto, neanche se a vantaggio dell’amministrazione
