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Non può disporsi l’esclusione dalla gara del concorrente che si sia attenuto alle previsioni del bando, pur non allegando quanto espressamente previsto dalla legge

Per un significativo orientamento giurisprudenziale, nelle gare d’appalto di cui al Codice n. 163 del 2006, non è applicabile il principio dell’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge (cioè dell’eterointegrazione negoziale di cui all’art. 1339 c.c.): essa si basa sull’esigenza, inconfigurabile nella fase procedimentale di scelta del contraente della Pubblica amministrazione, di prevedere un meccanismo che consenta l’applicazione ai contratti già stipulati delle norme inderogabili che impongono il contenuto delle obbligazioni e dei diritti nascenti dall’accordo e la contestuale conservazione della validità e dell’efficacia di quest’ultimo (Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364). Comunque, anche aderendo all’orientamento giurisprudenziale per il quale, qualora la stazione appaltante non inserisca nel bando gli elementi previsti come obbligatori dall’ordinamento giuridico, vi sarebbe l’integrazione automatica (analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c.), si deve ritenere che, se il bando di gara contiene disposizioni contrastanti con quanto normativamente previsto, non può disporsi l’esclusione dalla gara del concorrente che si sia attenuto alle previsioni del bando, pur non allegando quanto espressamente previsto dalla legge: per esigenze di certezza del diritto e di tutela della “par condicio” dei concorrenti, l’Amministrazione deve applicare le previsioni del bando (non potendo ricadere sui partecipanti gli errori dell’Amministrazione).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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