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Per il supporto alla attività di riscossione deve ritenersi illegittima la clausola che impone l’iscrizione nell’albo nazionale dei concessionari della riscossione ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un requisito evidentemente sproporzionato e non congruente con l’oggetto del contratto posto a gara

…dalla ricognizione del contenuto degli obblighi contrattuali, emerge che il servizio posto a gara non richiede all’appaltatore alcuna attività di accertamento e liquidazione delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, che sono riservate ad alcune tassative categorie di corpi o funzionari amministrativi (art. 11, comma 1, lett. a, e 12 cod. strada), né tanto meno alcuna attività di riscossione di dette sanzioni. Gli adempimenti connessi a quest’ultima fase sono meramente prodromici e strumentali rispetto all’attività di riscossione e si collocano sul piano interno tra amministrazione appaltante. Conseguentemente, poiché il servizio posto a gara non comporta per l’appaltatore il “materiale introito (…) delle somme dovute all’ente”…deve ritenersi fondata la censura di illegittimità della clausola del disciplinare che impone l’iscrizione nell’albo nazionale dei concessionari della riscossione ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un requisito evidentemente sproporzionato e non congruente con l’oggetto del contratto posto a gara.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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