Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Accordo quadro manutentivo

Innanzitutto occorre premettere che un accordo quadro manutentivo è un contratto tramite cui un ente pubblico o privato stabilisce ex ante le condizioni (prezzi, tempi, qualità) per futuri interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria su beni immobili). Non comporta una spesa immediata, ma crea un vincolo per attivare i lavori al bisogno. Negli accordi quadro manutentivi complessi, le soluzioni tecniche differenziate per la medesima tipologia di intervento non costituiscono offerte alternative vietate, bensì proposte migliorative ammissibili, adattate all’eterogeneità degli immobili. Secondo la giurisprudenza e quindi secondo il Consiglio di Stato, il rigido divieto di offerte plurime non si applica al contesto inerente la sentenza in esame, per via del fatto che ci troviamo dinanzi ad una varietà-pluralità di edifici. Il principio di unicità dell’offerta mira a garantire la par condicio, evitando indebiti vantaggi competitivi. Nel caso de quo invece siamo di fronte ad un Accordo Quadro e di fronte ad una pluralità di edifici, nonché varietà degli stessi. Vi è pertanto una deroga negli Accordi Quadro. Negli appalti di manutenzione su molteplici immobili (eterogenei per struttura, epoca e condizioni), la proposizione di soluzioni mirate per ogni caso è considerata un’offerta migliorativa e non una violazione, proprio in virtù dell’oggetto dell’accordo. La proposta di soluzioni diverse per cespiti diversi non integra un’offerta alternativa, ma un adeguamento tecnico necessario alla “pluralità degli edifici interessati, non uguali e neppure nello stesso stato”. Questa interpretazione valorizza l’offerta tecnica adattabile alle reali esigenze manutentive, differenziandosi dalle forniture standardizzate dove l’univocità è requisito essenziale in materia di accordi quadro manutentivi e interventi su edifici esistenti.  Quando si interviene su fabbricati diversi (es. cappotto termico vs isolante termo-acustico), è naturale che i risultati tecnici non siano identici. La differenza non costituisce un difetto, ma un adattamento necessario alle caratteristiche specifiche di ciascun immobile. Nel contesto di un accordo quadro, l’appaltatore deve poter calibrare la soluzione tecnica in base allo specifico edificio, rendendo la difformità prestazionale compatibile con la natura stessa dell’appalto. Nonostante la personalizzazione, le diverse soluzioni tecniche proposte devono comunque rimanere all’interno del perimetro delle caratteristiche progettuali e delle prestazioni minime stabilite inizialmente dalla stazione appaltante. In sintesi, la giurisprudenza riconosce la legittimità di soluzioni tecniche variabili (risultati prestazionali non uniformi) negli appalti manutentivi su misura, purché tali soluzioni rimangano coerenti con il quadro progettuale definito in gara, distinguendo quindi l’adattamento tecnico dalla variante progettuale vietata.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...