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Il requisito di regolarità contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, sicché non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva

Nel caso oggetto del giudizio, i giudici di Palazzo Spada confermavano la decisione del primo giudice. L’esclusione dalla gara veniva comminata non sussistendo la situazione di regolarità contributiva né alla data dell’ autodichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione, né a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Veniva escluso, inoltre, che il tardivo pagamento dei contributi potesse avere effetto sanante dell’ irregolarità accertata e che, ai fini della comminatoria di esclusione, fosse necessaria una pluralità di violazione degli obblighi di contribuzione.

Non veniva condivisa la linea difensiva della società esclusa, la quale, muovendo dal dato letterale dell’ art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, che individua, quale condizione preclusiva della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici, l’ aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, deduceva di non essere incorsa in più violazioni della disciplina sulle posizioni previdenziali e contributive dei lavoratori e che, pertanto, l’ unica violazione accertata non potesse costituire ragione giustificativa dell’ esclusione dalla gara.

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