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Gara multilotto – Anomalia offerta – Ricorso del terzo classificato e insufficienza del mero rinvio a valutazioni relative ad altri lotti 

La censura con cui si deduce l’anomalia o l’incongruità dell’offerta di un altro concorrente  deve essere supportata da motivi specifici, in ossequio al principio sancito dall’art. 40, co. 1, lett. d), del Codice del processo amministrativo……

La sentenza in esame asserisce che, per contestare un’offerta in una gara d’appalto, il ricorrente deve fornire motivi specifici e dettagliati, specificando le voci di costo errate e le ragioni della presunta anomalia, in quanto un semplice rinvio ad altre gare (e quindi altri lotti, come nel caso di specie) o a valutazioni della stazione appaltante non è sufficiente. In gare multilotto, ogni lotto è una procedura autonoma. In più, per un ricorrente terzo classificato, è necessario contestare specificamente anche il secondo classificato per dimostrare un interesse concreto alla vittoria, altrimenti il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 

Il ricorrente ha l’obbligo di specificare le voci di costo calcolate erroneamente e di illustrare le ragioni che supportano la sua critica.  Tale onere deriva dal principio sancito dall’art. 40, co. 1, lett. d) del Codice del processo amministrativo (c.p.a.). Non è sufficiente quindi fare riferimento, come avvenuto, a valutazioni già espresse dalla stazione appaltante per altri lotti della stessa gara, né la mancata verifica dell’anomalia da parte della stazione appaltante può esonerare il ricorrente dal fornire un principio di prova. Ogni lotto di una gara è considerato una procedura autonoma e indipendente, pertanto, un’affermazione generica sull’incongruità di un’offerta in un lotto, basata su anomalie accertate in altri lotti, non è sufficiente. Il ricorrente deve dimostrare puntualmente, lotto per lotto, le ragioni dell’incongruità dell’offerta avversaria. Pertanto l’accoglimento del ricorso contro il solo aggiudicatario non produrrebbe alcun beneficio concreto per il terzo classificato, poiché il secondo classificato rimarrebbe in posizione utile. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello di due società terze classificate perché non hanno fornito una prova di resistenza adeguata contro l’offerta del secondo classificato, dimostrando un interesse inesistente all’aggiudicazione. 

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Redazione MediAppalti
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