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( votes)- Premessa
Nella deliberazione della sezione del Trentino Aldo adige, una prima questione posta ha riguardato la possibilità di richiedere i diritti di rogito per una donazione (per un contratto di donazione). La sezione pur non rispondendo direttamente evidenzia come l’ipotesi non sia affatto pacifica con un ragionamento condivisibile (che porta ad escludere, in definitiva, che si possano richiedere i diritti in parola per questo tipo di contratto).
- L’analisi
Sotto il profilo pratico risulta di particolare interesse l’analisi sviluppata dal Collegio che sotto si sintetizza:
- In tema di assoggettabilità dei contratti di donazione ricevuti in forma pubblica amministrativa alla disciplina dei c.d. “diritti di rogito”, la richiesta di parere è inammissibile poiché “la potestà rogatoria del segretario comunale in relazione ai contratti di donazione, da ricevere in forma pubblica, risulta tutt’altro che pacifica. In effetti, per quanto la potestà rogatoria del segretario (in forza dell’art.7, comma 68, della l. 15 maggio 1997, n. 127) sia ora estesa alla totalità dei contratti di cui sia parte l’ente, è posto in dubbio che tale potestà si estenda anche a quei contratti (quale, in forza dell’art. 769, è nell’ordinamento civilistico la donazione) che prevedono la specifica forma dell’atto pubblico (si veda, ed esempio, in senso contrario, la circolare del Ministero dell’Interno, 15 luglio 1997, n. 18). Di conseguenza, il quesito posto si risolverebbe in realtà nell’interpretazione di norme sostanziali relative alla produzione di atti giuridici” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, delibera n. 3/2016/PAR).
- Il Collegio condivide la delibera della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, secondo la quale appare tutt’altro che pacifica la potestà del segretario comunale di rogare donazioni e su tale indefettibile presupposto la Corte non ha competenza ad esprimersi.
- Va osservato che, nonostante le modifiche, in senso espansivo, della potestà rogatoria del segretario comunale apportate alla legge 8 giugno 1962 n. 604, non risulta emendata l’allegata tabella D che, al numero 4, consente la riscossione dei “diritti di rogito”, solo ricorrendo le fattispecie contrattuali tassativamente previste.
- Il diritto di rogito
In deliberazione si legge che il diritto di rogito è un tributo dovuto alla pubblica amministrazione dai destinatari di alcune attività da questa compiute nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico (Corte cost. sent. 156/1990), la natura di tributo del diritto di rogito, impedirebbe comunque di accogliere la tesi prospettata, nella richiesta di parere, di un’interpretazione evolutiva del quadro normativo al modificato contesto, stante il dettato costituzionale dell’art 23 secondo il quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Del resto, precisa il Collegio dovrebbe ritenersi almeno “singolare che le donazioni a favore dei comuni, esentate dalle imposte di registrazione, ipotecaria e catastale (D.lgs 31.10.1990 n.347), venissero poi assoggettate ai “diritti di segreteria” richiesti dal comune al “destinatario” delle attività di diritto pubblico, che nel caso di specie sarebbe il donante”.
In disparte, dunque, la dubbia potestà rogatoria dei segretari comunali di rogare donazioni, sembrerebbe che, comunque, nessun tributo, sub specie di diritto di rogito, possa essere imposto per le donazioni.