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( vote)- Premessa
Sempre alla sezione regionale del Trentino A. Adige, viene posta ulteriore problematica relativa ai rapporti (e calcoli) tra diritti di rogito e contratti con opzioni di durata (es, proroga, rinnovo o ripetizione). In pratica il quesito mira a comprendere quale debba essere il valore di riferimento su cui calcolare il rogito.
- Riscontro
Il Collegio evidenzia che la stipulazione di contratti con opzioni “dovrebbe comprendere il valore delle proroghe eventuali, in base a quanto stabilito dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), il quale prevede che l’imposta di bollo sia determinata sull’importo massimo del contratto, incluse opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.”
Nel caso ipotizzato nella richiesta di parere ovvero di contratto a cui acceda un’opzione, per es. un contratto di servizi, con l’opzione di proroga, – segnala il Collegio -, nei ristretti limiti consentiti dalla normativa vigente (se la relativa clausola venga già inserita nel bando quale opzione da esercitarsi da parte della Stazione appaltante in favore dell’operatore economico aggiudicatario della selezione, alle condizioni fissate sin dall’inizio nella lex specialis di gara, definendosi preventivamente condizioni e termini della proroga, in modo da escludere pregiudizi alla leale concorrenza nel mercato economico di riferimento).
In questo caso il contratto da stipulare conterrebbe già le opzioni di prosecuzione fermo restando che l’attivazione concreta è rimessa alla decisione discrezionale del RUP della stazione appaltante (interessato dal contratto).
In ultima analisi, quindi, “alla determinazione del valore della stipula nel senso che debba comprendere anche il valore delle proroghe eventuali soccorre, in particolare, quanto stabilito dall’allegato I.4 del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023, riportante la disciplina dell’imposta di bollo, disponendo espressamente che l’imposta “è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti”. Non si tratterebbe di estensione dell’ambito di applicazione di un tributo evidentemente non consentita, sulla base del disposto dell’art. 23 della Costituzione, come pure sopra precisato, ma delle modalità di determinazione del valore della stipulazione su cui applicare il tributo positivamente previsto, tenuto conto della natura di tributo sull’atto, condivisa sia dall’imposta di bollo che dai diritti di rogito”.