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Il Tar Piemonte, con sentenza del 19 novembre 2020, n. 742, ha chiarito espressamente che l’istituto della sostituzione dell’ausiliaria “risponde alla esigenza, stimata superiore, di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e, in questo modo, sia pure indirettamente, stimolare il ricorso all’avvalimento: il concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per solo questo fatto, escluso” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2527/2018; conformi Tar Salerno, sez. I, sent. n. 2272/2019, Cons. stato, sez. V, sent. n. 2551/2020)”.

Il Tar ha poi escluso che gli eventuali limiti all’applicazione di tale istituto, possano essere ricavati in via interpretativa, risultando anzi contrari alla ratio stessa dell’istituto, ispirato al noto principio generale del favor partecipationis, escludendo chiaramente la sussistenza di un qualche limite alla possibilità di plurime sostituzioni dell’impresa ausiliaria.

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Redazione MediAppalti
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