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Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 1403 del 20 febbraio 2026, pur richiamando l’obbligo di cui all’art. 57 del d.lgs. 36/23, stabilisce che “l’omesso richiamo analitico non determina automaticamente l’illegittimità della procedura, qualora la documentazione di gara, letta nel suo complesso, garantisca il rispetto sostanziale degli obiettivi ambientali. Ciò che rileva è che la disciplina di gara sia strutturata in modo da assicurare la tutela ambientale richiesta dalla normativa di settore, anche in assenza di una pedissequa trasposizione testuale delle disposizioni ministeriali”.

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