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Il Tar Catania ha analizzato la problematica oggetto di ricorso con sentenza n. 1153 del 21/04/2026 chiarendo che: “Con particolare riferimento alle cosiddette clausole di territorialità, ossia alle “clausole della lex specialis che prescrivono requisiti di partecipazione alla gara correlati ad elementi di localizzazione territoriale, o che ad essi attribuiscono un maggior punteggio in sede di valutazione delle offerte”, inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare che “il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio ritenersi irragionevole (ex multis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2019, n. 3147). In tale prospettiva, rilievo determinante assume, evidentemente, la considerazione delle caratteristiche della prestazione oggetto di gara, non potendo che misurarsi la ragionevolezza della clausola di territorialità, pur a fronte dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella fissazione dei requisiti di esecuzione della prestazione, nella relativa funzionalità alle specifiche esigenze poste dalla natura e dalle caratteristiche della prestazione medesima” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 30 novembre 2021, n. 901; in senso conforme, T.A.R. Campania, Sez. IX, 8 aprile 2025, n. 2957).

In definitiva, quindi, la clausola di cui si tratta deve considerarsi legittima, in quanto: a) non impedisce la partecipazione alla gara degli operatori non radicati nel territorio, ma si limita ad attribuire un punteggio aggiuntivo, non determinante ai fini dell’aggiudicazione; b) il criterio territoriale prescelto dall’Amministrazione non consiste in un mero riferimento geografico, rapportandosi ad un vantaggio qualitativo concreto ai fini dell’esecuzione del contratto, in quanto presuppone la conoscenza del contesto locale, delle reti di servizi sociali e sanitari, dei protocolli operativi e dei referenti istituzionali, cioè di elementi idonei a garantire una maggiore qualità e una più rapida ed efficiente attivazione del servizio, in linea con il principio del risultato di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023; c) il punteggio attribuito è certamente limitato e non sproporzionato rispetto al punteggio complessivo, sicché non risulta vanificato il confronto competitivo sugli altri elementi dell’offerta.”

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