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L’art. 35 comma 18 del codice dei contratti pubblici prevede un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale da corrispondere all’appaltatore previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, entro quindici giorni dall’effettivo inizio  della prestazione. La norma è di portata generale in quanto il fine dell’anticipazione è quello di “dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle [somme] nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto”.

Ebbene, poiché tale esigenza caratterizza tanto gli appalti sopra soglia quanto quelli sotto soglia, l’Autorità con Delibera n. 1050/2018, ha concluso che “non avrebbe […] senso precludere tale facoltà di accesso alla anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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