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( votes)Il principio di rotazione impedisce, salvo deroghe motivate, il nuovo affidamento diretto o la nuova aggiudicazione al contraente uscente, ma non vieta automaticamente che lo stesso soggetto sia scelto dal nuovo appaltatore come subappaltatore. ANAC chiarisce che l’art. 49 si riferisce al contraente uscente che ha conseguito il precedente affidamento; il MIT, con parere n. 3261 del 30 gennaio 2025, ha poi precisato che la stazione appaltante non può sindacare la scelta del subappaltatore oltre i limiti dell’art. 119, e che nell’art. 119 non vi è un divieto per il subappaltatore già precedente appaltatore della stessa stazione appaltante.
Quindi, l’Operatore Economico uscente può avere affidati parte dei servizi in subappalto, a condizione che:
- il subappalto sia stato indicato dall’affidatario nei modi previsti dalla gara/offerta;
- sia richiesta e rilasciata l’autorizzazione al subappalto;
- l’OE uscente/subappaltatore possieda i requisiti necessari per la parte di servizio da eseguire e non abbia cause di esclusione;
- il subappalto riguardi solo parte delle prestazioni, perché l’art. 119 vieta l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate e, per i contratti ad alta intensità di manodopera, anche la prevalente esecuzione da parte di terzi;
- il subappalto sia reale e parziale non come modo per far continuare l’uscente a gestire sostanzialmente lo stesso servizio.
