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( votes)La Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. 14 del 30 marzo 2026, ha chiarito che il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 45 del Codice non ha natura perentoria per cui la sua inosservanza non comporta automaticamente la perdita del diritto agli incentivi da parte dei dipendenti.
Secondo i giudici contabili, l’amministrazione può approvare successivamente la disciplina di riparto, purché sussistano alcune condizioni precise:
– le risorse devono essere state preventivamente accantonate;
– gli importi devono risultare inseriti nel quadro economico dell’intervento;
– le procedure devono essere state avviate sotto la disciplina vigente.
Ne consegue che gli incentivi per funzioni tecniche viene attribuita natura retributiva. Il diritto del lavoratore nasce nel momento in cui vengono concretamente svolte le attività tecniche previste dalla legge e non dal momento in cui viene adottato l’atto, avente lo scopo di definire le modalità di distribuzione delle somme ma non crea il diritto stesso.
In merito alla posizione delle società in house providing, nella deliberazione si legge che condividendo quanto già evidenziato dalla Sezione regionale di controllo della Puglia con la Deliberazione n. 175/2025/PAR, “la disciplina degli incentivi tecnici prevista dall’art. 45 del d. lgs. 36/2023 non trova applicazione per agli affidamenti posti in essere, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d. lgs. 36/2023, dalle pubbliche amministrazioni appaltanti nei confronti delle società in house in cui detengono partecipazioni in considerazione dell’assenza di una relazione intersoggettiva sostanziale tra ente controllante e società controllata”.
“In linea con tale ricostruzione si pongono anche i pareri funzione consultiva n. 36 del 3 luglio 2024 e n. 9 dell’11 marzo 2025 dell’ANAC a tenore dei quali “sebbene la previsione dell’art. 45 sia riferita alle “procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” quindi dotata di maggiore portata applicativa rispetto all’art. 113 del previgente 24 d.lgs 50/2016 che circoscriveva la corresponsione di incentivi solo in caso di “gara” (cfr. parere Funz. Consultiva 54/2023) – per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all’ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house”).”
