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Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all’operatore uscente, mentre l’assenza della collaborazione dell’appaltatore uscente sembrerebbe configurare anche una specifica sanzione, integrando gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara (Parere C.d.S. sulle Linee guida recanti la disciplina delle clausole sociali).

A titolo preventivo, le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi di contratto, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale.

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Redazione MediAppalti
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