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( votes)Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 4530 del 04/05/2023 stabilisce che, quando il concorrente è in possesso di un bagaglio esperienziale pregresso, è sufficiente la mera compatibilità tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto dell’appalto, mentre non si richiede una vera e propria corrispondenza (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529).
Anche a prescindere dal Codice ATECO attivato, ai fini della valutazione dell’idoneità professionale dell’operatore economico occorre quindi esaminare anche l’oggetto sociale come riportato nell’iscrizione camerale (Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2023, n. 1307; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431). L’oggetto sociale rappresenta, infatti, la misura della capacità di agire di un’impresa e, ove vi sia la prova effettiva, rappresentata dalla concreta esecuzione di pregresse prestazioni professionali coerenti con l’oggetto dell’appalto, risulta comprovato che l’oggetto sociale è stato concretamente attivato (Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131).
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