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Per i settori speciali si applica il Libro III del Codice e l’art. 141 individua espressamente quali disposizioni degli altri Libri si applicano anche a tali settori. In tale elenco non è richiamato l’art. 49, che disciplina il principio di rotazione per i contratti sottosoglia nei settori ordinari. L’art. 153, inoltre, per le procedure di scelta del contraente nei settori speciali richiama alcune norme delle procedure ordinarie, ma anche qui non richiama l’art. 49 né l’art. 50. Ne consegue che nei settori speciali il principio di rotazione ex art. 49 D.Lgs. 36/2023 non si applica automaticamente come regola puntuale.

Restano in ogni caso applicabili i principi generali del Codice, tra cui risultato, fiducia, accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, pertanto, se si riaffida al gestore uscente, resta necessario motivare bene la scelta.

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