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( votes)Premessa
La Legge 68/1999 garantisce il diritto al lavoro dei disabili tramite il collocamento mirato.
La normativa impone a tutte le aziende (pubbliche e private), che occupano 15 dipendenti o più, l’assunzione di una quota obbligatoria di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
Più nello specifico, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e, tra i requisiti di ordine generale è ricompreso quello di cui all’art. 94, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 relativo al rispetto della normativa sul diritto del lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99.
L’art. 3, comma 1, della l. n. 68 del 1999, individua gli obblighi di assunzione posti in capo ai datori di lavoro pubblici e privati, i quali devono: “avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: 1. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Il rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili nel numero sopra indicato è garantito nelle procedure di evidenza pubblica, a pena di esclusione dalle stesse (si veda l’art. 94, comma 5, lett. b) del Codice), mediante la presentazione di una “dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”.
Il Legislatore, consapevole della difficoltà degli operatori economici concorrenti di assumere personale rientrante nella suddetta categoria, ha previsto, nell’art. 7 della l. n. 68 del 1999, che l’obbligo in esame possa essere assolto mediante “richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti”, ossia i centri per l’impiego istituiti, in genere, presso le Regioni in cui ha sede l’operatore economico interessato, ovvero, mediante la stipula, con i medesimi uffici, di “convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali”, in questione (sul punto si veda Cons. Stato, n. 3166 del 2024).
La giurisprudenza di settore ha specificato che per soddisfare gli obblighi di cui alla l. n. 68 del 1999, gli operatori economici devono necessariamente trovarsi in una delle condizioni sopra indicate, oltre che in quella, necessaria, di avere già proceduto all’assunzione dei disabili al momento della presentazione dell’offerta.
Il suddetto presupposto costituisce un requisito di partecipazione che deve essere posseduto dai concorrenti senza soluzione di continuità, non solo alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma anche per tutta la durata della procedura di gara fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso.
Come si è detto, la verifica della stazione appaltante della sussistenza dell’obbligo assunzionale viene effettuata, in sede di comprova dei requisiti, mediante domanda inoltrata al centro per l’impiego competente.
Qualora la Direzione Regionale attesti negativamente la sussistenza del requisito, la stazione appaltante è legittimata ad adottare il provvedimento di esclusione tenuto conto della falsa dichiarazione dell’operatore economico.
Il contenuto di tale certificazione ha carattere vincolante, che la Stazione appaltante non può né sindacare, né disapplicare.
A sostegno dell’assunto, va richiamata la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, 7 aprile 2024, n. 1) che ha equiparato tali certificazioni, al pari del DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso.
Ne consegue che l’Amministrazione procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto.
Tale orientamento riguarda il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e gli accertamenti richiesti al fine di verificarne la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara (Ad. Plenaria, n. 1 del 2024).
Non assume importanza, ai fini della legittimità dell’esclusione, l’avvenuto adeguamento in epoca successiva o l’intento programmato di regolarizzazione, dovendosi dare rilievo al fatto che la falsa dichiarazione in ordine al possesso di tale requisito comporta un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione anche indipendentemente dall’accertamento dell’intenzionalità della condotta, e dell’eventuale buona fede dell’operatore economico.
Sull’istituto giuridico in questione sono state emesse, nel tempo, numerose pronunce che aiutano i RUP sulla concreta applicazione dell’istituto giuridico in questione.
Scopo del presente contributo è quello di esaminare le pronunce più recenti che hanno affrontato specifici aspetti riguardanti l’argomento.
- Non risulta esaustiva, ai fini dell’adempimento relativo all’assunzione dei disabili, la sola presentazione dell’istanza di stipula della convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68 del 1999
Non può essere considerata sufficiente, ai fini dell’adempimento degli obblighi relativi all’assunzione delle persone con disabilità, la sola presentazione della richiesta di stipula della convenzione prevista dall’art. 11 della legge n. 68 del 1999. È infatti necessario che la convenzione risulti già formalmente sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.
Questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3608 dell’8 maggio 2026.
Nel caso specifico, una RTI aveva preso parte a una procedura di gara per l’affidamento di un Accordo Quadro relativo allo svolgimento di attività di progettazione e all’affidamento di servizi geofisici, nonché di analisi chimiche e biologiche.
Alla procedura risultava applicabile, ratione temporis, la normativa prevista dal d.lgs. n. 50/2016 (ma, le conclusioni conservano validità anche sotto la vigenza del nuovo codice).
Al termine della valutazione delle offerte, tale RTI si era posizionata al primo posto della graduatoria, mentre un’altra RTI si era classificata seconda.
Quest’ultima aveva impugnato l’aggiudicazione proponendo ricorso dinanzi al TAR, chiedendo che il raggruppamento risultato primo venisse escluso dalla procedura.
Nel frattempo, la stazione appaltante aveva dato avvio alle consuete verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto primo classificato, accertando che quest’ultimo, nella sostanza, non avesse adempiuto all’obbligo previsto in materia di assunzione dei lavoratori disabili.
Di conseguenza, l’amministrazione aveva disposto l’annullamento del provvedimento con cui era stata approvata la graduatoria e aveva proceduto a una nuova aggiudicazione in favore del concorrente collocatosi al secondo posto.
Successivamente, l’impresa esclusa aveva presentato ricorso contro tale decisione.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso in questione e, a seguito di ciò, l’RTI interessata aveva proposto appello.
Secondo la valutazione dei giudici, le argomentazioni presentate dall’appellante entravano in contraddizione con le prove documentali disponibili.
Le obiezioni sollevate risultavano prive di fondamento, in quanto:
a) era indiscussa la presenza delle certificazioni che attestavano il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/1999;
b) come stabilito dall’articolo 7, comma 1, della Legge 68/1999: “Per ottemperare all’obbligo di cui all’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all’assunzione dei lavoratori tramite richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti oppure attraverso la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che intendono partecipare all’opportunità lavorativa specifica, in base alle qualifiche e secondo le modalità concordate tra gli uffici e il datore di lavoro”;
b.1.) la Legge n. 68/1999 prevede tre diverse tipologie di convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità:
– convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11);
– convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (articolo 12);
– convenzioni di inserimento lavorativo (articolo 12-bis);
b.2.) l’articolo 11 della Legge n. 68/1999 disciplina le convenzioni di integrazione lavorativa, che vengono stipulate tra i servizi territoriali per l’impiego e i datori di lavoro, sia pubblici che privati;
b.3.) le convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, ove sottoscritte, sono destinate a sostituire e includere il provvedimento finale, noto come “atto di avviamento”, con il quale l’ufficio preposto al collocamento obbligatorio avvia al lavoro i soggetti di cui all’articolo 1 della Legge n. 68/1999, a seguito della domanda presentata dai datori di lavoro tenuti ad assumere tali soggetti nelle percentuali stabilite dalla stessa legge;
b.4.) le convenzioni, laddove sottoscritte, sostituiscono l’atto conclusivo della procedura di assunzione obbligatoria, avviata su iniziativa del datore di lavoro. Da ciò si evince la natura alternativa dei due strumenti di avviamento, espressamente prevista dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 68/1999, che recita (si ribadisce): “Per ottemperare all’obbligo di cui all’articolo 3, i datori di lavoro assumono i lavoratori presentando richiesta di avviamento agli uffici competenti oppure attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11”;
b.5.) è all’interno della convenzione (ovviamente stipulata) che vengono definiti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna a realizzare.
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare che:
- l’articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice dei contratti pubblici prevedeva l’esclusione dalla procedura di gara per l’operatore economico che “non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, oppure non autocertifichi il possesso del medesimo requisito”; l’articolo 17 richiamato, a cui fa riferimento la norma del Codice, stabilisce che le imprese che partecipano a procedure di gara indette da amministrazioni pubbliche “devono presentare preventivamente a queste ultime una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili, con la sanzione dell’esclusione in caso di omissione”; tale disposizione, come confermato da un orientamento giurisprudenziale consolidato (Consiglio di Stato, sezione IV, 26 novembre 2009, n. 7443), introduce un obbligo la cui applicazione non è lasciata alla discrezione delle stazioni appaltanti, in quanto l’omessa presentazione di tale dichiarazione rappresenta una causa di esclusione prevista dalla legge e applicabile anche qualora non sia esplicitamente richiamata nel bando di gara;
- gli obblighi in questione possono essere adempiuti dai datori di lavoro privati sia “tramite richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti” che “attraverso la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11” (articolo 7, comma 1, della legge n. 68 del 1999);
- non poteva essere considerata sufficiente per l’adempimento degli obblighi la semplice presentazione della richiesta di stipula della convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 68 del 1999; la convenzione, infatti, deve essere stipulata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (Consiglio di Stato, sezione V, 28 gennaio 2021, n. 860).
Era, quindi, del tutto accertato che la ricorrente non avesse ottemperato agli obblighi previsti dalle norme in materia di assunzione dei lavoratori disabili.
Come stabilito dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, sia pubbliche che private, nel caso in cui partecipino a gare per appalti pubblici o intrattengano rapporti di tipo convenzionale o di concessione con amministrazioni pubbliche, sono obbligate a presentare preventivamente a queste ultime una dichiarazione del legale rappresentante che certifichi il rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili, con la conseguenza dell’esclusione in caso di mancata presentazione.
L’obbligo di dimostrare il numero esatto dei dipendenti occupati al momento della scadenza per la presentazione dell’offerta grava sul concorrente (Consiglio di Stato, sezione III, 12 luglio 2018, n. 4282).
La condizione di inadempienza, riscontrata alla data di presentazione dell’offerta, era, pertanto, di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione dalla procedura di selezione (Consiglio di Stato, sezione III, 5 aprile 2024, n. 3167).
- Esclusione senza poteri valutativi della stazione appaltante in caso di certificazione attestante l’irregolarità
La certificazione che affermi l’irregolarità dell’impresa in merito al rispetto della legge n. 68/1999, non ammette interpretazioni; l’impresa deve necessariamente essere esclusa.
Lo ha rammentato il T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV del 16 luglio 2025, n. 14053.
Allo stesso modo in cui accade per tutte le certificazioni rilasciate dagli enti gestori delle banche dati a cui le stazioni appaltanti si rivolgono (direttamente o per il tramite del FVOE) per attestare i requisiti di partecipazione dei concorrenti alle gare d’appalto, anche la certificazione che attesta il rispetto degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili (ai sensi della legge 68/1999) non può essere sottoposta a verifica o contestazione da parte del Responsabile Unico del Progetto.
Nel contesto di una procedura di gara per l’affidamento di servizi di progettazione, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) era stato escluso, al termine di un articolato processo di verifica dei requisiti, in quanto una delle imprese facenti parte del raggruppamento non risultava conforme agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili previsti dalla legge 68/1999.
A seguito di tale esclusione, l’RTI aveva presentato ricorso, contestando il contenuto della certificazione ottenuta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) presso il competente Centro per l’impiego. Nel ricorso, l’RTI aveva sostenuto la propria regolarità e aveva richiesto, di conseguenza, la riammissione alla procedura di gara.
I giudici non hanno accolto le ragioni del ricorso.
Il Collegio ha evidenziato che il provvedimento di esclusione si basava sulla certificazione di mancata ottemperanza emessa dal competente Centro per l’impiego, la quale confermava i precedenti atti di analoga natura emessi dallo stesso Ente.
Tali provvedimenti attestavano e dichiaravano il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999, senza che questi fossero stati tempestivamente impugnati nei termini di decadenza stabiliti dal codice di rito.
Come correttamente sostenuto dalla controinteressata, questi atti devono essere considerati come autonomi provvedimenti amministrativi propedeutici al provvedimento di esclusione oggetto del ricorso.
Tali certificati, in assenza di una tempestiva impugnazione da parte dell’operatore economico interessato, dovevano essere considerati definitivi in merito all’accertamento della posizione irregolare della ricorrente per il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3 della legge 68/1999.
Di conseguenza, tale documentazione non poteva essere sottoposta a valutazione critica in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione.
I giudici hanno sottolineato, a tale proposito, che, in modo analogo a quanto avviene per le attestazioni rilasciate dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate – rispettivamente in materia di regolarità contributiva e fiscale delle imprese che partecipano a procedure concorsuali – anche in questo ambito occorre fare riferimento all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.
Secondo tale orientamento, le certificazioni relative alle imprese concorrenti, emesse dagli organi competenti, sono vincolanti per la stazione appaltante, la quale non può in alcun modo metterne in discussione il contenuto, non avendo alcuna facoltà di valutazione su quanto attestato o sui presupposti di tali certificazioni (si veda Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16 aprile 2012, n. 8; Consiglio di Stato, Sezione V, 17 maggio 2013, n. 2682).
Tali certificati, infatti, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano tra gli atti di certificazione o di attestazione che fanno prova fino a querela di falso, imponendosi quindi alla stazione appaltante e esonerandola da ulteriori accertamenti.
- Legge 68/1999; basta l’autocertificazione
L’autocertificazione dei requisiti imposti dalla legge 68/1999 è adempimento sufficiente per partecipare alla gara.
Lo ha puntualizzato il Tar Marche, Sez.I,01/07/2025, sentenza n. 559.
Nel caso specifico, la ricorrente partecipava ad una procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di sicurezza mediante vigilanza privata armata, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria.
Nella successiva fase di verifica dei requisiti, veniva acquisita la certificazione del Centro per l’Impiego che attestava la regolarità alle prescrizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Più in particolare il Centro per l’Impiego attestava che la ricorrente non era soggetta alla predetta disciplina in base ad un orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 1238/M20 del 2001, poiché il personale della vigilanza privata armata era considerato equiparabile al personale di polizia, rendendo così applicabile la causa di esonero di cui all’art. 3, comma 4, della citata Legge n. 68/1999 che limita il collocamento dei disabili nei soli servizi amministrativi.
La stazione appaltante non riteneva tuttavia condivisibile tale orientamento interpretativo poiché considerato essere in contrasto con una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 23/5/2017 n. 12911) secondo cui i servizi di vigilanza forniti da un’impresa privata non potevano considerarsi “servizio di polizia” ai fini dell’applicazione del citato art. 3, comma 4.
Disponeva, pertanto, l’affidamento ad altro operatore economico.
I giudici hanno precisato che la giurisprudenza amministrativa ha osservato che ai fini della legittima partecipazione alle gare pubbliche, ciò che rileva è l’avvenuta presentazione, in sede di offerta, anche della sola autocertificazione circa la sussistenza del requisito di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.
In tal senso disponeva l’art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016, che richiamava la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che consentiva comunque, in sua vece, di procedere con l’autocertificazione del possesso del requisito, con onere, peraltro, che è rimasto sostanzialmente invariato nella disciplina del nuovo codice come si legge nell’art. 94, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 10107/2024; TAR Campania, Napoli n. 1521/2024): il che è quanto la ricorrente aveva pacificamente posto in essere, nel caso di specie, mediante la dichiarazione inserita nella domanda di partecipazione, poi confermata dal competente Centro per l’Impiego.
Anche ammesso che residui, in capo alla stazione appaltante, un margine di discrezionalità per svolgere proprie autonome verifiche, in aggiunta a quelle dell’amministrazione competente in materia di inserimento lavorativo, una contestazione esclusivamente interpretativa della norma di riferimento avrebbe tuttavia imposto l’attivazione del soccorso istruttorio proprio perché trattavasi di questione dubbia e opinabile; questa incertezza non poteva quindi andare immediatamente a discapito dell’offerente che aveva comunque presentato regolare documentazione confidando, quantomeno, in una prassi esistente a livello nazionale (la stessa ricorrente allegava infatti di aver già partecipato a tantissime altre gara senza incontrare problematiche alcune sotto il profilo in esame).
Come dedotto dalla ricorrente con il quarto motivo di gravame, l’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe ad essa consentito di dimostrare il possesso del requisito anche volendo aderire all’interpretazione normativa patrocinata dalla stazione appaltante, essendo stata allegata l’avvenuta assunzione di un disabile in data 23/10/2024, cioè addirittura prima dell’indizione della gara.
L’esclusione era pertanto illegittima e andava annullata, come andava annullata la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata (originariamente terza in graduatoria), poiché disposta sulla scorta di un presupposto illegittimo.
- Dichiarazione sugli obblighi assunzionali dei disabili non veritiere
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, la giurisprudenza amministrativa non reputa sufficiente la mera presentazione del prospetto informativo di cui all’art. 9, co. 6, della medesima legge, dovendo detti obblighi essere assolti attraverso richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o la stipula della convenzione.
Si evidenzia che, in base all’art. 9. Co. 6 della legge 68/1999, “I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1”.
In tal senso Tar Lazio, Roma, Sez. I. Quater, sentenza 30/10/2024, n. 19103.
I giudici hanno argomentato che, per un verso, la legge n. 68/1999 stabilisce espressamente che le convenzioni per l’assolvimento degli obblighi di avviamento al lavoro dei lavoratori disabili debbano essere stipulate tra il datore di lavoro e l’ufficio competente (art. 11, co. 1, della legge) e, per altro verso, che la convenzione di cui all’art. 11 deve avere l’oggetto ed il contenuto stabiliti dalla norma.
Secondo tale orientamento anche la stipula della convenzione in data antecedente alla gara è stata ritenuta inidonea ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, qualora la convenzione stipulata sia poi rimasta di fatto inadempiuta (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 9 marzo 2017, n. 3310).
Applicando tali principi al caso di specie, secondo i giudici sussisteva l’elemento oggettivo della falsa dichiarazione.
Risultava, infatti, incontestato tra le parti e comprovato dalla documentazione versata in atti che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non era in regola con i suddetti adempimenti, non avendo assunto un numero di lavoratori disabili corrispondente alla quota prevista e non avendo stipulato alcuna convenzione.
Infatti, tenuto conto della sopra riportata giurisprudenza, la mera presentazione di una convenzione, che non sia stata poi eseguita, non è stata reputata idonea all’adempimento di tali incombenze.
A diverse conclusioni si giunge, invece, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, parimenti necessario per integrare la fattispecie.
- L’esatto computo dei dipendenti dell’appaltatore ai fini dell’applicazione della legge sui disabili
Con la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, nella sentenza 26 aprile 2024, n. 617, sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti di una impresa concorrente, ai fini dell’applicazione dei vincoli assunzionali previsti dalla Legge n. 68/1999.
I chiarimenti assumono rilevanza perché viene operata una rilevante distinzione tra numero di dipendenti impiegati nell’azienda e numero di dipendenti “computabili” ai fini della predetta Legge.
Nel caso in esame, si trattava di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica indetta da un Comune.
La ricorrente aveva impugnato gli esiti della gara, avanzando diverse censure, tra le quali la presunta violazione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili previsti dalla Legge n. 68/1999.
Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe presentato dichiarazioni contraddittorie e irregolari: nella domanda di partecipazione, infatti, la ditta aveva indicato di avere complessivamente 19 dipendenti, mentre nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) aveva sottoscritto la dichiarazione di essere esonerata dall’osservanza delle norme di cui alla legge n. 68/1999, in quanto “occupa un numero di dipendenti computabili inferiore a quindici“.
Di conseguenza, la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa dalla gara, avendo dichiarato di non essere soggetta agli obblighi di legge in materia di assunzione dei disabili, nonostante il numero di dipendenti superasse la soglia dei 15.
Inoltre, sempre a giudizio della ricorrente, la falsità della dichiarazione resa dal legale rappresentante della controinteressata avrebbe costituito, di per sé, un autonomo motivo di esclusione dalla gara, come espressamente previsto dall’articolo 98, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, configurando un grave illecito professionale.
La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto escludere la ditta dalla gara per aver presentato dichiarazioni mendaci al fine di aggiudicarsi l’appalto e, in ogni caso, avrebbe dovuto avviare la dovuta valutazione sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico.
Il Collegio ha evidenziato che le dichiarazioni relative agli obblighi di assunzione dei disabili, presentate dalla controinteressata nel proprio Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), non presentavano contraddizioni né falsità, data la netta distinzione concettuale tra il numero totale di dipendenti impiegati nell’azienda e il numero di dipendenti “computabili” ai fini degli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999.
L’aggettivo “computabili”, utilizzato dal concorrente per la dichiarazione in esame in relazione all’applicazione dell’obbligo di riserva, faceva infatti riferimento al metodo di calcolo del numero dei dipendenti, così come stabilito dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999. Secondo tale norma: “Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono di norma computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. A tali fini, non sono invece computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni“.
Secondo i giudici, pertanto, la presunta discrasia su cui l’impresa ricorrente basava le proprie osservazioni non sussisteva, poiché i criteri di calcolo del dato occupazionale rilevante erano stabiliti convenzionalmente dalla legge stessa.
A sostegno della correttezza della dichiarazione resa dalla ditta, il Collegio aveva anche considerato le evidenze processuali, in particolare la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta dal consulente del lavoro della controinteressata, che attestava che il numero di dipendenti computabili era inferiore alla soglia prevista dalla legge.
Inoltre, era stata presa in considerazione l’attività di verifica svolta dalla Stazione Appaltante dopo l’aggiudicazione, in seguito alla quale la ditta era risultata “in regola” con la normativa sul lavoro dei disabili prevista dalla legge n. 68/1999, come confermato dalla “certificazione di ottemperanza”, anch’essa depositata agli atti.
Dalle risultanze sopra descritte, i giudici hanno concluso che non vi fossero violazioni degli obblighi di valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico, come previsti dagli articoli 95 e 98, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, non sussistendo in radice il presupposto di una dichiarazione falsa o fuorviante da parte del concorrente in gara.
- Conclusioni
L’attuazione della Legge n. 68/1999 nel contesto degli appalti pubblici richiede il rispetto delle quote di riserva per i lavoratori disabili come condizione essenziale per la partecipazione alle gare.
L’applicazione di tale normativa negli appalti pubblici avviene in modo rigoroso, ma secondo criteri oggettivi, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei dipendenti computabili.
Le certificazioni rilasciate dagli organi competenti sono da considerarsi definitive e non soggette a contestazione; la stazione appaltante, pertanto, è tenuta a limitarsi alla verifica formale della documentazione presentata, senza entrare nel merito delle attestazioni.
I concorrenti sono chiamati a fornire dichiarazioni accurate e a presentare le certificazioni richieste, con la consapevolezza che eventuali omissioni o inesattezze comporterebbero l’esclusione dalla procedura.
L’applicazione di questa legge evidenzia un delicato equilibrio tra la tutela sociale, la certezza del diritto e la rigidità delle procedure di gara.
L’integrazione lavorativa delle persone con disabilità rappresenta un’espressione concreta di principi costituzionali fondamentali, quali quelli sanciti dagli articoli 2, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.
Di conseguenza, l’osservanza di tale normativa negli appalti pubblici assicura che le risorse pubbliche siano allocate a favore di operatori economici che dimostrino un impegno tangibile nella responsabilità sociale d’impresa.
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