Questo articolo è valutato
( votes)L’art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede l’obbligo, a carico delle Stazioni Appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Mentre le stazioni appaltanti non hanno la possibilità di determinarsi in senso contrario, le microimprese o piccole imprese possono liberamente rinunciare al beneficio. Pertanto nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento alla Stazione Appaltante, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante (Cfr. Parere MIT n. 2705/2024).
Questo articolo è valutato
( votes)Questo articolo è stato scritto da...
