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L’art. 48 comma 16 del codice prevede che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti con la conseguenza che ognuno dei componenti l’RTI conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, conferma che quando, per l’esecuzione di un appalto pubblico, viene costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate per la parte di competenza che ciascuna ha eseguito.

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Redazione MediAppalti
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