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L’art. 41 del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che “Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti (…)”, e cioè le attestazioni bancarie, i bilanci d’impresa, il fatturato globale e specifico ed ogni altro documento ritenuto idoneo dalle stazioni appaltanti, le quali “(…) precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere”.
La norma riproduce l’analoga previsione contenuta nell’art. 47 della Direttiva 2004/18/CE e pone, a carico e nell’interesse delle Amministrazioni committenti, l’obbligo di specificare i requisiti di affidabilità finanziaria delle imprese concorrenti.

La giurisprudenza ha affermato che il bando di gara può legittimamente limitarsi, a richiedere soltanto una delle prove descritte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2010 n. 2458), ma non può ammettersi che la discrezionalità dell’Amministrazione si spinga fino al punto di eliminare dalla lex specialis di gara qualsivoglia riferimento alle condizioni di solidità economica e finanziaria, che le imprese concorrenti devono possedere e dimostrare ai fini della partecipazione.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.