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Ai sensi dell’ art. 95, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante non è tenuta ad indicare in atti il costo della manodopera nei servizi di natura intellettuale e nelle forniture senza posa in opera. Infatti, così come non può essere tenuto l’offerente ad una simile operazione, vista o la totalizzante presenza di manodopera nel servizio intellettuale o la totale assenza dello stesso nelle forniture prive di posa in opera, parimenti, non deve ritenervisi obbligata la stazione appaltante.

Tuttavia, a prescindere della natura dell’affidamento, la mancata riproduzione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nel bando e nel capitolato della gara non ne determina l’illegittimità, in quanto da tale lacuna non deriva l’inoperatività degli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici i quali comunque sono tenuti ad indicare i costi della manodopera in sede di offerta.

La mancata indicazione del costo della manodopera non impedisce lo svolgimento del confronto concorrenziale e non può conseguentemente incidere sugli esiti dello stesso (Cfr. Tar Puglia, sez. III, Bari, 17 luglio 2019, n. 1038; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 08 giugno 2018, n. 1446)

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Redazione MediAppalti
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