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L’ultima novità in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) è introdotta dall’emanazione del decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014, pubblicato, in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66, c.d. decreto “jobs act”.

Il decreto, che si compone di due capi e appena sei articoli (cinque se non si tiene conto dell’articolo 6 attestante solo la sua entrata in vigore a partire dal 21/03/2014), si inserisce nel disegno globale delle riforme degli ammortizzatori sociali, dei servizi sociali e delle politiche attive, del riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione, con la consapevolezza, come è dato leggere nel preambolo al decreto, di operare in un ambito di straordinaria necessità ed urgenza con la conseguente necessità di emanare disposizioni volte alla semplificazione.

Nell’ambito, quindi, delle misure urgenti atte a favorire il rilancio dell’occupazione, ridurre gli oneri in capo a cittadini e imprese e sostenere i contratti di solidarietà, per rispondere a quelle che sono state individuate come le necessità più urgenti per fuoriuscire dalla crisi e risolvere le problematiche connesse al mondo occupazionale e produttivo, si inserisce anche la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva.

In particolare, l’articolo 4 del jobs act introduce importanti novità in materia di regolarità contributiva prevedendo una procedura telematica semplicissima da attuarsi con una mera interrogazione del sistema a fronte dell’immissione del solo dato relativo al codice fiscale/partita I.V.A. del soggetto da verificare.

Si eliminerebbero, così, tutte le numerose operazioni burocratiche da porre in essere nell’utilizzo dell’attuale sistema www.sportellounicoprevidenziale.it che richiede, invece, la compilazione di una miriade di dati, nonchè le lunghe attese temporali per il rilascio del DURC.

Si assisterà, una volta che le nuove modalità andranno a regime, a quella che da più parti è stata definita la smaterializzazione del DURC.

Nello specifico l’articolo 4 del decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014, rubricato “semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva” prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (cioè entro il 20 maggio 2014), il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, dovrà emanare un decreto attuativo, che potrà essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o dell’evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva, nel quale saranno definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione, cioè i casi in cui non sarà possibile sostituire l’esito dell’interrogazione telematica al DURC.

Il primo comma dell’articolo 4 del richiamato decreto legge prevede che chiunque abbia  interesse a verificare la regolarità contributiva di un soggetto potrà farlo con modalità esclusivamente telematiche  ed in tempo reale sia nei confronti dell’INPS che dell’INAIL, nonché, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore  dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.

Viene equiparata la validità dell’interrogazione a quella introdotta dalla legge di conversione (Legge n. 98 del 09/08/2013) del decreto del fare (decreto legge n. 69 del 21/06/2013) per il DURC, infatti, l’esito dell’interrogazione avrà validità di 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione del documento stesso e sostituirà ad ogni effetto di legge il Documento Unico di Regolarità Contributiva  (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di  esclusione che saranno individuate dall’emanando decreto.

Viene, poi, chiarito dal decreto che:

1) la verifica della regolarità in tempo reale riguarderà i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica sarà effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive  e comprenderà anche le posizioni dei lavoratori con contratto di  collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;

2) la verifica  avverrà tramite  un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, opereranno in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

3) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi saranno individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione in esame prevede espressamente anche una valida alternativa all’utilizzo del nuovo sistema di verifica dei requisiti per i partecipanti alle procedure di gara pubbliche, c.d. AVCPass.

E’ sancito, infatti, che l’interrogazione eseguita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 34/2014, assolverà all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163/2006), presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDNC) istituita dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il provvedimento si conclude con la previsione dell’abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del più volte richiamato articolo 4 del decreto legge 34/2014 dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo ad emanarsi entro il 20 maggio p.v..

Ovviamente, gli operatori del settore non devono dimenticare che trattandosi dell’ennesimo decreto legge (ma, ai sensi dell’articolo 77 della nostra Costituzione, non era un atto normativo di carattere provvissorio, adottabile dal Governo solo in casi straordinari di necessità e urgenza???), pur avendo immediatamente forza normativa, potrebbe anche non essere convertito in legge o convertito con modifiche.

Non ci resta, pertanto, che restare in attesa delle ulteriori evoluzioni normative.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Domenico Manno
Esperto in contrattualistica pubblica
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.