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No. Partendo dalla descrizione dell’art. 85 del D.Lgs 163/2006 possiamo identificare l’asta elettronica come una fase di una procedura di gara, in particolare quella legata alla presentazione delle offerte economiche. Come descritto nel comma 3 del medesimo articolo “Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali….” Pertanto è fondamentale la determinazione del dispositivo elettronico che sarà utilizzato per il rilancio delle offerte economiche, nonché le modalità di accesso per i concorrenti; nei documenti di gara devono comunque essere definite tutte le informazioni necessarie alla gestione/ partecipazione all’asta elettronica, non ultimi anche la data e l’ora dell’inizio e della fine della stessa. Prima di iniziare l’asta elettronica la Stazione appaltante valuta le offerte economiche ricevute, e per quelle ammesse procede ad inviare elettronicamente gli inviti (simultanei) ai partecipanti con tutte le informazioni necessarie a dar corso all’asta elettronica. Con questo metodo la stazione appaltante non riceve più una sola offerta economica da ogni concorrente, ma svariate, a seconda dei rilanci consentiti, in base a come abbia preventivamente disciplinato lo svolgimento dell’asta elettronica. Conclusa l’asta elettronica la stazione appaltante passa alle fasi successive di determinazione delle offerte anormalmente basse, di aggiudicazione provvisoria ecc. Sempre l’art. 85 al comma 13 stabilisce che una stazione appaltante può gestire una intera procedura di gara ricorrendo a strumenti telematici. Quindi dalla fase di ricezione delle offerte fino alla determinazione dell’aggiudicatario saranno utilizzati gli strumenti telematici, interfacce web in grado di gestire tutti i passaggi, e in grado di garantire la inviolabilità e segretezza delle offerte e domande di partecipazione, il rispetto dell’ordine di tutte fasi della gara. La stazione appaltante decide se ricorrere all’utilizzo contestuale dell’asta elettronica, o se valutare una sola offerta economica per ogni concorrente.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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