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( votes)di Giuseppe Laurieri
Premessa
L’art. 5 della Legge “annuale sulle piccole e medie imprese”, 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 (“Legge PMI”)[1] introduce importanti novità in materia di qualificazione per i consorzi cd. “non necessari” (consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili).
La novella legislativa modifica l’art. 67, comma 5, del vigente D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il “Codice”), disposizione al centro di vivaci dibattiti giurisprudenziali, per molteplici profili applicativi[2], introducendo un chiarimento atteso dagli operatori e destinato a ridisegnare, almeno in parte, gli equilibri tra le diverse forme consortili[3].
La nuova disciplina – che in assenza di specifiche disposizioni transitorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cost., è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovverosia il 7 aprile 2026 – interessa la spendita delle risorse delle consorziate (mezzi d’opera, attrezzature e organico medio) ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei medesimi consorzi, modificandone – o meglio, ampliandone – la portata per i consorzi di cooperative e imprese artigiane ed estendendo l’applicazione di tale disposizione, come risultante dal nuovo assetto, anche ai consorzi stabili[4].
L’intervento legislativo elimina la previgente asimmetria e riconduce le diverse forme consortili a un quadro più omogeneo, chiarendo che anche i consorzi stabili possono operare secondo una logica di qualificazione che valorizza l’insieme delle risorse interne al consorzio[5].
- La qualificazione dei consorzi stabili.
L’art. 65, comma 2, lett. d) del Codice prescrive che rientrano nella definizione di operatori economici “i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.
Il consorzio stabile rappresenta un modulo di collaborazione/aggregazione volto a consentire la partecipazione alle procedure di aggiudicazione ad imprese prive dei necessari requisiti dimensionali di qualificazione, nell’ottica di aumentare la platea degli offerenti e garantire maggiori opportunità alle piccole e medie imprese, sulla falsariga delle esperienze dei consorzi di cooperative e di quelli di imprese artigiane[6]. Trattasi di una figura autonoma rispetto alle altre forme di aggregazione tra imprese, caratterizzata da una propria soggettività giuridica e da una stabile organizzazione imprenditoriale, tale da consentire loro di operare come un unico operatore economico. In questa prospettiva, il consorzio stabile partecipa alla gara in nome proprio e può eseguire le prestazioni direttamente oppure avvalersi delle consorziate designate[7].
Nella versione codicistica pre-vigente alla novella legislativa, l’art. 67, ricorrendo al principio della mutualità dei requisiti speciali delle consorziate[8], consentiva ai consorzi di cooperative, ai consorzi tra imprese artigiane (non contemplando i consorzi stabili), di partecipare alle gare utilizzando propri requisiti, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice (riguardanti le cause di esclusione automatica e non automatica) e del comma 3 dell’articolo medesimo (che disciplina per i consorzi e le consorziate i requisiti generali, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione), utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Questo significa che prima della Legge annuale sulle PMI l’ordinamento prevedeva una netta asimmetria tra le diverse tipologie di consorzi in grado di ripercuotersi a danno dei consorzi stabili, cioè, di quelle aggregazioni di imprese, implicanti la costituzione di un’autonoma struttura consortile, in cui il consorzio, quale soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate, è il titolare, formale e sostanziale, del rapporto con la stazione appaltante, nonché unico interlocutore dell’Amministrazione sia nella fase della procedura concorsuale, sia in quella successiva di esecuzione del contratto[9].
Il tema della qualificazione dei consorzi stabili è stato oggetto di acute riflessioni emerse all’esito di notevoli problematiche applicative insorte negli anni, attinenti soprattutto al “cumulo alla rinfusa”. In particolare, ancor prima della Legge annuale sulle PMI, il Codice, nella sua versione originaria, consentiva la qualificazione di un consorzio stabile attraverso due modalità:
- mediante “cumulo alla rinfusa” della qualificazione conseguita dalle consorziate, secondo le disposizioni di cui all’art. 67, comma 8, del Codice, cioè attraverso la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione ad una gara attraverso la somma dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate;
- mediante i propri requisiti, ma invocando la deroga per i requisiti di adeguata capacità organizzativa (personale e attrezzature), per i quali possono essere sommati i costi e le dotazioni in carico alle consorziate, purché risultanti in dotazione stabile a queste ultime, come previsto anche dall’art. 18, comma 17 dell’Allegato II.12 al Codice.
Il Codice aveva recepito l’orientamento consolidatosi all’indomani del Decreto cd. Sblocca cantieri del 2019[10], secondo cui il cumulo alla rinfusa sarebbe stato generalmente ammissibile, attraverso una lettura pro-concorrenziale della disciplina e alla luce dall’intento del legislatore di valorizzare il consorzio stabile e il cumulo come strumenti per favorire l’accesso al mercato[11].
In sostanza, alla luce di tale quadro, se ne desumeva che[12]:
a) la qualificazione era richiesta in capo al consorzio stabile quale autonomo soggetto partecipante alla gara, mentre quella delle singole consorziate assumeva rilievo unicamente ai fini del meccanismo del cumulo alla rinfusa, quale presupposto di qualificazione del consorzio;
b) una volta accertata la qualificazione del consorzio stabile, non assumeva rilievo la verifica del possesso dei requisiti in capo alle singole consorziate designate;
c) il cumulo alla rinfusa integrava un’ipotesi di avvalimento ex lege, e operava in senso bidirezionale, esplicandosi tanto in fase ascendente (quando i requisiti posseduti dalle singole consorziate “confluiscono” nel consorzio, consentendogli di qualificarsi e partecipare alla gara come autonomo operatore economico), quanto in fase discendente (quando, una volta conseguita la qualificazione, è il consorzio a “mettere a disposizione” tali requisiti alle consorziate designate per l’esecuzione, anche se queste ne siano prive, coprendone l’operato mediante la propria qualificazione e assumendone la responsabilità verso la stazione appaltante);
d) l’esecuzione delle prestazioni si fondava su un’imputazione unitaria dei requisiti ed era assistita dalla responsabilità solidale del consorzio nei confronti della stazione appaltante;
e) ne conseguiva che l’eventuale mancanza di qualificazione in capo alla consorziata esecutrice era irrilevante, poiché era il consorzio a rispondere in solido e a “mettere a disposizione” i requisiti, operando, di fatto, come ausiliaria ex lege.
Con il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. “Decreto Correttivo”), il Legislatore ha innovato tale assetto, introducendo una distinzione tra esecuzione in proprio ed esecuzione tramite consorziate e prevedendo, in quest’ultimo caso, l’obbligo per le imprese esecutrici di possedere i requisiti in proprio ovvero mediante avvalimento ex art. 104.
In particolare, con Il Decreto Correttivo, sono state introdotte tre distinte modalità di qualificazione per i consorzi stabili ai fini del rilascio dell’attestazione SOA[13]:
1.1. con il “cumulo alla rinfusa” degli attestati SOA delle consorziate (cfr. art. Art. 67, co. 8);
1.2. cumulando i requisiti delle consorziate, ovvero utilizzando, ai fini delle attestazioni SOA, i requisiti di personale e attrezzature delle consorziate (cfr. art. 18, co 17, all. II.12) che, tuttavia, devono risultare in dotazione stabile a queste ultime;
1.3. attraverso requisiti maturati “in proprio” e come tali indipendenti dai requisiti delle consorziate e di cui deve essere fornita specifica indicazione nella relativa attestazione SOA (art. 67, co. 7, primo periodo).
E, quindi, come chiarito dall’ANAC, in sede di partecipazione alla gara, anche al fine di rendere operative le disposizioni introdotte ex novo dal Decreto Correttivo, il consorzio deve indicare:
2.1. se esegue in proprio l’appalto (cioè esclusivamente con la propria struttura e, quindi, senza designazione di imprese esecutrici). In tal caso il consorzio potrà utilizzare la qualificazione conseguita secondo la modalità sub 1.1., 1.2. o 1.3., essendo esplicitamente previsto dalla norma che i requisiti delle consorziate possono essere computati cumulativamente con quelli posseduti in proprio dal consorzio (art. 67, co. 1, lett. b);
2.2. se esegue indicando una o più consorziate esecutrici: 2.2.1 qualora il consorzio risulti qualificato secondo la modalità sub 1.1, i requisiti devono essere posseduti dalle consorziate esecutrici in proprio o tramite avvalimento ex art. 104 del codice (avvalimento ordinario – cfr. art. 67, co 1, lett. c);
2.2.2 qualora il consorzio risulti qualificato secondo la modalità sub 1.2 o sub 1.3 i requisiti devono essere posseduti dal consorzio secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.3. se esegue parte del contratto in proprio e parte tramite le consorziate:
2.3.1. per la parte del contratto eseguita in proprio, deve rispettare quanto previsto sub 2.1.;
2.3.2. per la parte del contratto eseguita tramite le consorziate esecutrici, deve rispettare quanto previsto sub 2.2.
La novella ha ristretto la portata del cumulo alla rinfusa, nel seguente senso: per gli appalti di servizi e forniture il cumulo è ancora consentito in modo ampio, indipendentemente dal fatto che le consorziate siano designate come esecutrici o meno; per gli appalti di lavori, va invece distinta l’ipotesi della partecipazione diretta da parte del consorzio, nel qual caso è possibile cumulare i requisiti del consorzio con quelli delle consorziate, dalla diversa ipotesi dell’indicazione espressa della esecuzione tramite consorziate designate, nel qual caso i requisiti devono essere posseduti e provati direttamente dalle consorziate, senza possibilità di cumulo, restando quale alternativa l’avvalimento. Insomma, la normativa distingue, per gli appalti di lavori, due modalità di partecipazione del Consorzio, e cioè la partecipazione del Consorzio in proprio (avvalendosi del cd. meccanismo del “cumulo alla rinfusa”), oppure mediante la consorziata specificamente designata per l’esecuzione (nel qual caso il Consorzio non può avvalersi del meccanismo cumulativo)[14].
Con il Decreto Correttivo, per la prima volta, è stata espressamente differenziata la disciplina della qualificazione del consorzio stabile nel settore dei lavori pubblici sulla base del soggetto esecutore; si distingue il regime a seconda che il consorzio stabile partecipi alla procedura eseguendo in proprio (id est: con la propria struttura, senza indicare le imprese assegnatarie), oppure tramite le consorziate designate (indicandole come assegnatarie)[15].
Con il Correttivo, poi, il legislatore ha voluto svilire l’utilità o, comunque, il ricorso al consorzio stabile[16], poiché se la consorziata per essere assegnataria/esecutrice, qualora priva dei requisiti di ordine speciale, deve ricorrere (ferma la sua responsabilità solidale con il consorzio stabile) all’avvalimento ex art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 per utilizzare i requisiti del consorzio stabile e/o delle altre consorziate e ciò senza assurgere al ruolo di concorrente, aggiudicataria e contraente, è verosimile che la stessa si orienterà per partecipare alla gara direttamente a titolo di concorrente, se del caso ricorrendo in tale veste, mediante art. 104 del Codice ai requisiti di imprese terze e/o del consorzio stabile o delle altre consorziate[17].
Il sistema di qualificazione dei consorzi stabili introdotto dal Correttivo, in base al quale la designazione delle imprese consorziate assume rilevanza ai fini della esatta qualificazione in gara del consorzio, determina, invero, l’impossibilità di attivare il soccorso istruttorio per integrare, modificare o rettificare dichiarazioni già rese sul soggetto (consorzio stabile o consorziate) designato per parte dell’esecuzione, ancor più quando l’iniziale designazione, ovvero quella operata in sede di presentazione dell’offerta, sia idonea a determinare l’esclusione del concorrente dalla gara per assenza dei requisiti di qualificazione[18].
Così, oltre un anno dopo il Decreto Correttivo, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina della qualificazione dei consorzi stabili, allo scopo di parificare il relativo status.
- Cosa accade dal 7 aprile 2026
Dal 7 aprile si supera l’asimmetria descritta, parificando i consorzi stabili alle altre tipologie consortili[19] rispetto alla disciplina della qualificazione.
In particolare, in forza delle modifiche introdotte dall’art. 5 della legge 34/2026, anche i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, ferme restando le cause di esclusione automatica e non automatica e la disciplina sulle autorizzazioni e sugli altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’Allegato II.12, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.
In secondo luogo, si introduce per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili il rispetto anche di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 67 che stabilisce i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento.
Di non marginale rilevanza è la variazione letterale della disposizione.
Prima della modifica, l’art. 67, comma 5, del Codice stabiliva che “I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.”
Con la Legge annuale sulle PMI, il comma recita oggi “I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall’allegato II.12.”
La sostituzione della locuzione “e, nel novero di questi” con la congiunzione “ovvero” modifica la relazione tra i requisiti del consorzio e le risorse delle consorziate: l’impiego della ben differente congiunzione, infatti, sancisce l’alternatività delle risorse, sicché il consorzio potrà dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa in sede di gara facendo valere mezzi d’opera, attrezzature e personale delle associate come elementi autonomi, a prescindere dalla loro precedente inclusione nel processo di verifica per l’ottenimento dell’attestazione SOA consortile[20].
Un secondo aspetto attiene al rinvio che la disposizione in commento opera rispetto all’allegato II.12.
Come visto, infatti, il Legislatore ha riconosciuto la possibilità per i consorzi stabili di conseguire la qualificazione ricorrendo ai requisiti in possesso delle consorziate, coerentemente con le previsioni del citato allegato: ne consegue, come correttamente osservato dai primi commentatori, che la messa a disposizione di tali risorse non consente di supplire al mancato possesso dell’attestazione SOA, che rimane condizione necessaria per la partecipazione; l’efficacia di tali elementi viene invece circoscritta al profilo della formulazione dell’offerta e dell’esecuzione contrattuale[21].
- La logica sottesa all’intervento normativo e alcuni profili operativi.
L’art. 5 della Legge sulle PMI – introdotto durante l’esame parlamentare – si inserisce nell’ambito di un percorso riformatore preordinato alla valorizzazione delle PMI, e, come si è visto, più in generale nel quadro di un generale ripensamento della disciplina sulla qualificazione dei consorzi stabili.
Il perimetro soggettivo su cui è intervenuto il Legislatore risulta particolarmente rilevante per il settore delle costruzioni, uno dei pilastri dell’economia reale italiana. Il comparto conta oltre 530 mila imprese, in larga parte piccole e medie, che generano più dell’80% del fatturato complessivo e svolgono un ruolo centrale nella realizzazione delle opere pubbliche e nello sviluppo infrastrutturale. In questo contesto, i consorzi stabili rappresentano uno strumento chiave per consentire alle PMI di accedere a commesse di maggiore dimensione e complessità, attraverso l’aggregazione di competenze, requisiti tecnici e capacità operative.
Il loro ruolo è diventato ancora più strategico con l’aumento degli investimenti pubblici, trainati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dai programmi di modernizzazione infrastrutturale. Una dinamica che richiede un sistema produttivo capace di organizzarsi in modo efficiente per gestire lavori sempre più complessi[22].
Le ricadute pratico-applicative della nuova disciplina introdotta sono evidenti: si garantisce certamente un facilitato accesso alle gare per i consorzi stabili che potranno, come si è visto, cumulare i requisiti delle consorziate, ampliando la propria capacità competitiva e si riduce, dall’altra parte, il rischio di esclusione dal momento che, nelle procedure preordinate all’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture – nell’ambito delle quali la qualificazione è regolata da requisiti di fatturato, esperienza pregressa o organico – si riconosce la possibilità di sommare requisiti economico-finanziati e tecnico-professionali delle consorziate non designate come esecutrici, con conseguente attenuazione delle criticità legate al difetto dei requisiti imputabili alla singola consorziata esecutrice[23].
L’intervento è finalizzato a rendere più lineare il rapporto tra struttura consortile e sistema dei requisiti, evitando interpretazioni restrittive che, nella fase iniziale di applicazione del Codice, avevano creato incertezze soprattutto nelle stazioni appaltanti, da ciò derivandone un quadro – si è osservato condivisibilmente – più stabile, in cui il consorzio torna a essere uno strumento pienamente utilizzabile per l’accesso al mercato pubblico, con una valorizzazione più chiara della dimensione aggregata anche sotto il profilo tecnico-organizzativo[24].
Tuttavia, some correttamente precisato dai primi commentatori, dalle modifiche apportate non paiono evincersi specifiche indicazioni in merito alle forme e alle modalità con cui i consorzi potranno far valere e attestare l’utilizzo di tali risorse, il che assume indubbiamente rilievo ai fini della chiarezza e operatività delle previsioni in esame, anche nell’ottica di agevolare le verifiche della stazione appaltante sulla corretta applicazione di tali disposizioni nei termini e nei limiti sin qui precisati[25].
La novella, pur rimuovendo le asimmetrie descritte, sembrerebbe introdurre alcune incertezze, quindi, quantomeno in merito alla distinzione tra “messa a disposizione” delle risorse e l’effettiva esecuzione sostanziale, rendendosi, così, necessario chiarire con precisione il limite oltre il quale l’apporto di mezzi e personale da parte di una consorziata configuri una posizione di esecutore di fatto[26].
[1] Per un approfondimento generale sull’intervento legislativo si rinvia a E. Massi, Legge sulle PMI: nuove regole, decreti attuativi e deleghe in Diritto & Pratica del Lavoro 16/2026, Novità normative.
[2] Sul tema si veda G.F. Maiellaro, M. Riggio, La qualificazione SOA dei consorzi stabili: evoluzione criticità applicative nel quadro della disciplina attuale, in Appalti & Contratti del 9 aprile 2026, Maggioli Editore, https://www.appaltiecontratti.it/la-qualificazione-dei-consorzi-non-necessari-dopo-le-novita-della-legge-sulle-pmi-legge-n-34-2026/#_ftn1.
[3] Così Consorzi stabili: come cambia la qualificazione dopo la modifica all’art. 67 del Codice in LavoriPublici.it, 25 marzo 2026, https://www.lavoripubblici.it/news/consorzi-stabili-modifica-art-67-codice-appalti-2026-37714
[4] G.F. Maiellaro, A. Codari, La qualificazione dei consorzi “non necessari” dopo le novità della legge sulle PMI (legge n. 34/2026) in Appalti & Contratti del 5 settembre 2025, Maggioli Editore, https://www.appaltiecontratti.it/la-qualificazione-soa-dei-consorzi-stabili-evoluzione-e-criticita-applicative-nel-quadro-della-disciplina-attuale/.
[5] Come cambia la qualificazione dei Consorzi Stabili dopo la modifica apportata dalla Legge PMI 2026 all’art. 67 del Codice?, in Questa Rivista, sezione “A domanda rispondiamo”, 14 aprile 2026, https://www.mediappalti.it/come-cambia-la-qualificazione-dei-consorzi-stabili-dopo-la-modifica-apportata-dalla-legge-pmi-2026-allart-67-del-codice/.
[6] P. Clarizia, L’insostenibile instabilità del regime dei consorzi stabili, in Giornale di Diritto amministrativo, n. 2, 1 marzo 2025, p. 181; S. Abrate, Consorzio stabile, in L’amministrativista, 2017, sottolinea come i consorzi stabili siano stati introdotti all’esito di un “percorso di tipizzazione normativa del fenomeno della cooperazione tra imprese”.
[7] T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 27 aprile 2026, n. 7631.
[8] E. Soprano, “Art. 67. Consorzi non necessari”, in “Codice dei contratti pubblici”, a cura di C. Contessa e P. Del Vecchio, 2025, Editoriale Scientifica, p. 367.
[9] G. Sparano, Consorzi stabili, la guida completa in base a norme e indicazioni dell’ANAC, in Diario Infrastrutture e ambiente, https://diariodiac.it/consorzi-stabili-la-guida/.
[10] Per un approfondimento si veda R. De Nictolis, Le novità sui contratti pubblici recate dal D.L. n. 32/2019 “sblocca cantieri”, in Urbanistica e appalti, n. 4, 1 luglio 2019, p. 443.
[11] A sostegno di questa tesi, si colloca la recente giurisprudenza, tra cui T.A.R. Campania, I, 19 aprile 2023, n. 2390, confermata dal T.A.R. Campania, I, 7 settembre 2023, n. 5001, che analizza l’evoluzione normativa e il contrasto interpretativo nato dopo il decreto sblocca-cantieri, aderendo a un approccio più estensivo (T.A.R. Palermo, I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964; id., 29 marzo 2021, n. 2588).
[12] In questi precisi termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 27 aprile 2026, n. 7631.
[13] In questi termini, Comunicato del Presidente ANAC, 28 maggio 2025,
[14] T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6 marzo 2026, n. 1570.
[15] P. Clarizia, L’insostenibile instabilità del regime dei consorzi stabili, in Giornale di Diritto amministrativo, cit.
[16] Si legge nel citato parere del Cons. Stato n. 1467/2024 “Si evita, in tal modo, la possibilità – che, nella prassi operativa, ha tratto alimento dalla ambiguità della disciplina vigente – che, attraverso il prestito generalizzato, indifferenziato e cumulativo dei requisiti, possano risultare, in concreto, designate per l’esecuzione imprese che non siano nell’effettivo possesso delle qualità professionali necessarie ad una adeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali. […] Per contro, il ricorso all’avvalimento ordinario ex articolo 104 si prospetta come indefettibile (nella prospettiva di superare il lassismo sul punto della prassi operativa) solo allorché, come è ben possibile, siano designate per l’esecuzione imprese consorziate prive di requisiti: nel qual caso deve ritenersi bensì necessaria (ma anche sufficiente) l’acquisizione in via ausiliaria, sia a carico del consorzio (ma solo per i requisiti maturati in proprio: cfr., infatti, l’articolo 67, comma 7, anche alla luce della riformulazione proposta con lo schema di decreto), sia a carico di altre imprese consorziate”.
[17] In questi termini, P. Clarizia, op ult. cit., secondo cui “Tra l’altro tale opzione ermeneutica determina una frattura del principio giurisprudenziale sull’avvalimento bidirezionale ope legis, poiché a fronte di un fenomeno unitario (patto consortile da cui si genera la causa mutualistica che per sua natura ha effetti bidirezionali) si ammette il prestito ope legis nella direzione “consorziata – consorzio” (il consorzio cumula alla rinfusa i requisiti delle consorziate in forza della causa mutualistica e del comma 8 dell’art. 67 del D.lgs. n. 36/2023, quindi, senza dover far ricorso all’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023), mentre lo si esclude nella direzione “consorzio – consorziata”, in quanto non solo si impone alla consorziata assegnataria (considerata in parte qua alla stregua di un corpo estraneo al consorzio) di qualificarsi in proprio e direttamente, ma si impone per fino di far ricorso all’avvalimento ex art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 per utilizzare”
[18] T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 20 aprile 2026, n. 1120.
[19] In questi precisi termini, G.F. Maiellaro, M. Riggio, La qualificazione SOA dei consorzi stabili: evoluzione criticità applicative nel quadro della disciplina attuale, cit.
[20] In questi precisi termini V. Laudani, Consorzi e appalti di lavori: la modifica dell’art. 67, comma 5, del d.lgs. 36/2023 (legge 11 marzo 2026, n. 34), in Appalti & Contratti del 27 marzo 2026, Maggioli Editore, https://www.appaltiecontratti.it/consorzi-e-appalti-di-lavori-la-modifica-dellart-67-comma-5-del-d-lgs-36-2023-legge-11-marzo-2026-n-34/.
[21] Ibid.
[22] Appalti pubblici, ecco perché la legge Pmi rimette in pista i consorzi stabili in MilanoFinanza, 25 marzo 2026.
[23] Così si veda F. Ruscica, La legge n. 34/2026 modifica ancora la disciplina dei consorzi contenuta nell’art. 67 del codice, in https://agstudiolegale.com/la-storia-infinta-della-qualificazione-dei-consorzi-negli-appalti-pubblici-502-26/.
[24] Si veda Legge annuale PMI: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 34/2026 tra aggregazioni, semplificazioni e innovazione, in LavoriPubblici.it, https://www.lavoripubblici.it/news/legge-pmi-2026-consorzi-reti-imprese-appalti-novita-37713.
[25] G.F. Maiellaro, M. Riggio, La qualificazione SOA dei consorzi stabili: evoluzione criticità applicative nel quadro della disciplina attuale, cit.
[26] V. Laudani, Consorzi e appalti di lavori: la modifica dell’art. 67, comma 5, del d.lgs. 36/2023 (legge 11 marzo 2026, n. 34), cit.. Per l’A., “Qualora l’apporto non si limiti alla fornitura di singoli fattori produttivi ma si estenda all’intera organizzazione di un segmento del lavoro, potrebbe riemergere l’obbligo di qualificazione individuale della consorziata. Le stazioni appaltanti dovranno valutare se l’attività del consorzio mantenga i caratteri dell’esecuzione in proprio attraverso la direzione e il coordinamento effettivo delle risorse, evitando che lo schermo formale della norma consenta l’esecuzione a soggetti privi della necessaria attestazione SOA.
