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Il nuovo Regolamento, entrato in vigore l’8 giugno 2011, ha apportato delle modifiche al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, non solo introducendo nuove categorie e classifiche, ma anche richiedendo una maggiore specializzazione nell’esecuzione dei lavori, al fine di ottenere più trasparenza ed evitare infiltrazioni negli appalti.

In base a quanto previsto dall’art. 73 del Regolamento, è stato disposto l’innalzamento delle sanzioni pecuniarie che possono portare sino alla revoca dell’autorizzazione, nel caso in cui vengano accertate irregolarità nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle SOA.

Inoltre, è prevista la possibilità per l’Autorità di Vigilanza, di sospendere o annullare le attestazioni di qualificazione, qualora riscontri delle illegalità, prevedendo, altresì, all’art. 74, che la mancata risposta da parte delle imprese, alle richieste dell’Autorità, nei termini previsti dal Codice dei Contratti, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 25.822,

E’ stato poi modificato, dall’art. 80 del D.P.R. 207/2010, l’incremento convenzionale premiante che opera per le imprese che presentino, oltre al possesso del sistema di qualità, almeno tre dei requisiti e indici economico-finanziari previsti dal predetto articolo, ed è stato poi previsto, dall’art. 85, un diverso sistema di qualificazione per le imprese che hanno affidato i lavori in subappalto e per le imprese subappaltatrici.

L’art. 357 del Regolamento, come modificato dal D.L. n. 70/2011,  disciplina invece il regime transitorio e, a tal proposito, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con un Comunicato del Presidente del 10 giugno 2011, ha fornito importanti indicazioni per le SOA e le Stazioni Appaltanti, in merito ai criteri interpretativi per il rilascio della validità delle attestazioni di qualificazione in tale periodo.

In particolare, ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data dell’8.06.2011, si applica la disciplina prevista dal D.P.R. 34/2000.

Per tutta la durata del periodo transitorio, ed in alcuni casi anche oltre, coesisteranno, invece, due tipologie di attestazioni di qualificazione, ovvero quelle rilasciate sulla base del D.P.R. 34/2000 e quelle emesse ai sensi del Regolamento, entrambe utilizzabili per la partecipazione alle gare.

Per evitare problematiche, l’Autorità cercherà di agevolare le stazioni appaltanti in modo che possano verificare con esattezza la legittimità delle attestazioni presentate dalle imprese, in fase di partecipazione alle gare e, soprattutto, in modo che possano capire se l’attestazione esibita faccia riferimento al D.P.R. 34/2000 o al Regolamento. Inoltre metterà a disposizione delle SOA due modelli di attestazione, quello attualmente utilizzato e quello relativo al Regolamento.

Per quanto riguarda l’arrotondamento introdotto dall’art. 61, commi 4 e 5 del Regolamento, che ha portato ad una modifica degli importi di tutte le classifiche, è bene osservare che, al momento, non assume alcun rilievo, in quanto, durante il periodo transitorio, le stazioni appaltanti devono predisporre i bandi di gara applicando le categorie e le classifiche previste dal D.P.R. 34/2000.

Gli importi attualmente in vigore verranno sostituiti alla fine del periodo transitorio, ovvero dal 7 giugno 2012.

La Comunicazione dell’AVCP, rileva, tra l’altro, che il Regolamento non riporta una tabella di corrispondenza tra vecchie e nuove categorie, e questo perché l’art. 357 ha previsto che le attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R.34/2000, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista.

Ciò comporta che, in merito alla predisposizione dei bandi nel periodo transitorio, la partecipazione alle relative gare, è estesa anche alle imprese che nel frattempo siano venute in possesso di attestazioni per le categorie “non variate” di cui all’allegato “A” del Regolamento, in coerenza con il principio di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalti pubblici.

Per quanto riguarda, invece, le categorie variate, dall’8 giugno, le imprese non possono più qualificarsi secondo le vecchie categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. 34/2000 in quanto è entrato in vigore l’allegato “A” del Regolamento che contiene le nuove declaratorie ed i nuovi requisiti previsti dagli articoli 78 e 79.

E’ stata quindi introdotta una prorogatio ope legis della naturale scadenza quinquennale delle attestazioni in quanto, non è più possibile stipulare contratti, né per le categorie variate, nè per ottenere l’integrazione di classifica della categoria “variata”.

E’ pur vero, però, che la prorogatio non può avere come conseguenza un diverso regime giuridico per la disciplina della qualificazione e, quindi, conseguentemente, le attestazioni in prorogatio, si legge nella Comunicazione dell’AVCP, sono disciplinate dalle regole generali in materia di inefficacia delle attestazioni, con obbligo di effettuare la verifica triennale e le variazioni minime.

La ratio, spiega l’AVCP, è solo quella di evitare che l’impresa a distanza di breve tempo, nel caso di attestazione in scadenza, sia costretta a rinnovarla con un aumento dei costi da sostenere.

Nel Comunicato si rileva altresì che, fino al 6 giugno 2012, in virtù della prorogatio ope legis delle attestazioni in corso di validità alla data del 10.12.2010, relative alle qualificazioni nelle categorie variate, l’impresa in possesso di un’attestazione mista con scadenza nel suddetto periodo potrà stipulare con una SOA un contratto per il rinnovo dell’attestazione limitatamente alle sole categorie non variate.

In ogni caso, per la partecipazione alle gare per appalti di lavori contenenti sia categorie variate che non variate, le imprese che dopo l’8 giugno possono stipulare un altro contratto di qualificazione nelle categorie non variate e possono utilizzare le due diverse attestazioni, quella del D.P.R. 34/2000 per le categorie variate e prorogata ope legis, e quella del Regolamento per le categorie non variate.

Alla fine del periodo transitorio per poter partecipare alle gare nelle categorie variate le imprese potranno richiedere alle SOA la rivalutazione delle categorie variate ex D.P.R. 34/2000.

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Dott.ssa Clara Gravina di Ramacca
Specializzata in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.