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La sentenza del Consiglio di Stato n. 844/2025, ha affrontato prima dell’entrata in vigore del correttivo, le tematiche dell’applicazione dell’equo compenso e la possibile applicazione di un ribasso rispetto alle tariffe professionali. Chiarisce che tale norma non trova diretta applicazione nel codice dei contratti, senza però vietare espressamente alle stazioni appaltanti di prevedere discrezionalmente nella lex specialis di gara, delle clausole di non ribassabilità del corrispettivo, oltre le quali l’offerta non possa considerarsi sostenibile in quanto erosiva di minimi tabellari espressamente richiamati. Tale assunto si fonda anche sulle considerazioni alla base dell’applicazione dell’art. 108 comma 2 del d.lgs. 36/23 nel momento in cui consente che tali servizi, possano essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando maggiormente l’elemento tecnico o prevedendo limiti alla ribassabilità del corrispettivo in tutto o anche in parte.

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Redazione MediAppalti
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