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Corte dei Conti sezione regionale Emilia Romagna, deliberazione n. 68/2019


  1. Il quesito
  2. Il riscontro

1. Il quesito

Sempre la sezione emiliana si è dovuta confrontare con una richiesta di parere in materia di disapplicazione dal pagamento dei diritti di segreteria per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso strumenti informatici di acquisto, ex art. 40 della legge n. 604 del 1962.

2. Il riscontro

Il collegio, in premessa, ritiene opportuno chiarire che la disciplina generale sulla forma dei contratti pubblici è quella contenuta nella legge di contabilità generale dello Stato (art. 16, 17 e 18 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) tuttora vigente in quanto tali disposizioni non sono state cassate all’entrata in vigore del Codice, né possono ritenersi tacitamente o implicitamente abrogate. Le disposizioni – come più volte ribadito dalla Cassazione – prescrivono il requisito della forma scritta ad substantiam per tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum; forma scritta declinata, in primis, mediante i canoni della forma pubblica amministrativa (art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n.2440), salve le ipotesi derogatorie poi tipizzate, e riguardanti la sola tipologia della trattativa privata descritte all’art. 17 del R.D. citato secondo cui – ribadita anche in questo caso la possibilità di ricorrere alla forma pubblica amministrativa – solo in subordine è consentita l’adozione della scrittura privata e la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza.

Il rapporto fra le due disposizioni, prosegue la deliberazione, ovvero quelle della contabilità generale e quelle segnalate dall’autorità richiedente, è regolato dal principio di specialità, atteso che la più vasta disciplina in tema di contabilità di Stato è applicabile ad ogni tipo contrattuale stipulato dalla pubblica Amministrazione (ad es. contratti di compravendita o locazione immobiliare) mentre la disciplina introdotta dal più specifico, richiamato art. 32 è applicabile solo alla materia regolata dal Codice degli appalti (in tal senso, vedi anche Corte conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 71/2013/PAR). In altri termini, il combinato disposto delle due diverse disposizioni determina un regime differenziato ben preciso, che non permette di applicare estensivamente alle procedure aperte, come rappresentato nel quesito, la disciplina in punto di forma del contratto quale scrittura privata – invece vigente per la sola fattispecie della trattativa privata – senza che la neutra elencazione contenuta dal richiamato art. 32 possa assumere vis espansiva nel senso ipotizzato. Anzi, a tale mera elencazione potrebbe conseguire una maggiore rilevanza al combinato disposto degli art/li 16 e 17 citati, considerato che tali generali disposizioni, invece, stabiliscono in modo esplicito una gerarchia fra le diverse forme di stipula.

In conclusione, la Corte  ritiene che il portato innovativo dell’art. 13 del D.L. n.52 /2012, pur se non di rilevante portata, ha legittimato ex lege, in presenza dei requisiti ivi previsti – cioè di un procedimento di gara interamente svolto su piattaforme informatiche ed attraverso strumenti di acquisto informatici – la non esigibilità dei diritti, diversamente obbligatori, e precedentemente elidibili solo attraverso la responsabile e motivata scelta delle parti di non avvalersi della forma pubblica amministrativa, pur considerate le particolari caratteristiche di affidabilità di tale categoria di atti.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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