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Diversamente da quanto in precedenza sostenuto dal Consiglio di Stato che in più occasioni (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6232 del 7 settembre 2021; Consiglio di Stato, sentenza n. 4540 del 22 maggio 2024) ha escluso qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi, tra cui lavoro e capitale nell’affidamento dei servizi agli enti del Terzo Settore, in particolare della coprogettazione, lo stesso Consiglio di Stato, Sezione V con sentenza n.  3082 del 20 aprile 2026 ha modificato orientamento  ritenendo ammissibile il costo del personale impiegato nelle attività co-progettate come voce rimborsabile, nei limiti del progetto e del piano finanziario. La relazione ministeriale richiamata dalla sentenza afferma infatti che le voci del costo del lavoro, anche dipendente e autonomo, possono essere spese ammissibili a rimborso, nei limiti del progetto, del piano finanziario e delle quote di cofinanziamento.

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