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Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lombardia, I, 11 luglio 2024, n. 2132; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 06 agosto 2024, n. 982) il PEF ha carattere solo eventuale, ed è rimesso alle disposizioni della lex specialis di gara sulla base della specifica concessione da affidare. Lo stesso art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023, nel prevedere che l’affidamento delle concessioni debba avvenire tramite pubblicazione di un apposito bando, al comma 5 individua però il medesimo Piano quale componente a carattere meramente eventuale, disponendo, più precisamente, che gli allegati al bando di concessione comprendono, “a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario”. Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3633 del 29 Aprile 2025 pur non facendo chiarezza sul punto “ha evidenziato la necessità della presenza, se non di un piano economico finanziario in senso stretto, quanto meno di un conto economico idoneo a dimostrare l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa attraverso la corretta allocazione dei rischi, lungo tutto l’arco temporale della gestione”.

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Redazione MediAppalti
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