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1. Premesse

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 aprile 2014 n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (cd. Decreto Renzi o Decreto Irpef) ora in corso di conversione.

Tra le disposizioni del Decreto Renzi, come sarà evidenziato nel presente contributo, si segnalano quelle che introducono importanti novità in materia di appalti e, fra queste, in particolare quelle che costituiscono modifiche al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. (“Codice dei Contratti Pubblici”).

Sin da ora si evidenzia che, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Renzi, le disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 24 aprile 2014.

Di seguito, verranno passate in rassegna le disposizioni di maggior interesse per l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.

Con il DL n. 66/2014, ancora in fase di conversione, sono state introdotte importanti novità in materia di appalti e modifiche al D.Lgs. n. 163/2006

2. Le novità in materia di appalti nel Decreto Renzi

Il Decreto Renzi, inserendosi nel filone della legislazione emergenziale di “spending-review” e di riforma della Pubblica Amministrazione, introduce delle novità che impattano direttamente sulle modalità di acquisizione di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni.

Fra le predette novità si segnala, l’art. 9 del Decreto Renzi che introduce modifiche alla disciplina dell’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori. In particolare, è stato disposto che:

  • nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’AVCP è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per regione se istituita (comma 1);
  • i soggetti che svolgono attività di centrale di committenza diversi da quelli di cui sopra richiedono all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (cd. AVCP) l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. A tale riguardo, entro il 23 giugno 2014 (ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Renzi) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i requisiti per l’iscrizione e i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda (comma 2);
  • con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre di ogni anno sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni ricorrono a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (comma 3);
  • le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore. Si evidenzia tuttavia che il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35 (comma 5);
  • in alternativa all’obbligo di cui sopra, le regioni possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base la stessa Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale (comma 6).

Fra le novità più rilevanti in materia di appalti si evidenzia ancora l’art. 9 del Decreto Renzi che al comma 4[1] ha riformulato il comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici ponendo l’obbligo per tutti i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle centrali di committenza, ovvero modelli di gestione aggregata delle procedure ad evidenza pubblica, per tutte le gare per il reperimento di lavori, beni e servizi, indipendentemente dall’oggetto o dal valore delle stesse.

Con il chiaro obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica, il legislatore ha previsto precise modalità operative per consentire ai predetti comuni di ricorrere alla gestione aggregata delle gare. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici prevede, infatti, la possibilità di:

  • ricorrere alle unioni dei comuni ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL) ove esistenti, oppure
  • costituire un apposito accordo consortile fra i comuni interessati, avvalendosi quindi degli uffici competenti degli stessi comuni, oppure
  • ricorrere a un soggetto aggregatore o alle province configurate ai sensi della Legge n. 56/2014 (art. 1, comma 88) come possibili stazioni uniche appaltanti.

Lo stesso comma 3-bis dell’art. 33 citato prevede che, in alternativa al ricorso a una struttura o un organismo che opera come centrale di committenza, i comuni non capoluogo di provincia possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (è il caso ad esempio delle centrali di committenza istituite dalle Regioni).

Rispetto alla precedente formulazione, il legislatore ha:

  • esteso l’ambito soggettivo di applicazione, in quanto ha eliminato il riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
  • esteso l’ambito oggettivo di applicazione, avendo espunto dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici la possibilità ai comuni di procedere autonomamente per acquisizioni di lavori, servizi e forniture inferiori ai 40.000 euro: i comuni, quindi, anche per affidamenti di modesto importo non realizzabili attraverso le convenzioni di Consip S.p.A. o mediante i mercati elettronici dovranno ricorrere al modello organizzativo aggregato di cui si sono dotati.

Lo stesso art. 9 del Decreto Renzi ai commi 7 e 8[2] prevede che l’AVCP, nelle more del perfezionamento delle attività di definizione dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell’Osservatorio presso l’AVCP, pubblichi sul proprio sito web istituzionale entro il 1° ottobre di ogni anno – a partire dal 2014 – una elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni e servizi di maggiore impatto sui costi della Pubblica Amministrazione.

I predetti costi, qualora non sia in vigore una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999, costituiranno i “prezzi massimi di aggiudicazione”, anche nelle procedure con criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare si evidenzia che il comma 7 dell’art. 9 del Decreto Renzi a tale riguardo specifica che i contratti stipulati in violazione di tali “prezzi massimi di aggiudicazione” sono nulli.

Al fine di rendere più incisivo il ricorso alle convenzioni centralizzate stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza istituite dalle Regioni, l’art. 10 del Decreto Renzi attribuisce precisi poteri di controllo sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi all’AVCP la quale esercita detti poteri secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, il legislatore ha previsto che l’AVCP “può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto”. Inoltre, l’AVCP “trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni”.

Occorre, inoltre, porre in evidenza l’art. 26 del Decreto Renzi il quale introduce due importanti emendamenti al Codice dei Contratti Pubblici, segnatamente all’art. 66 e all’art. 122, in materia di pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara, ponendo fine alla pubblicazione degli stessi su giornali e quotidiani cartacei.

Nella specie, con l’art. 26 citato viene in primo luogo eliminato l’obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti.

Mediante la modifica all’art. 66, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, infatti, viene previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio[3].

Con una modifica analoga, all’art. 122, comma 5 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici viene previsto che per gli avvisi ed i bandi relativi ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, la pubblicazione avvenga on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio; e ancora per i bandi relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 euro, viene mantenuta la pubblicazione presso l’albo pretorio del comune alla quale si aggiunge la pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante[4].

Si segnala ancora che l’art. 26 del Decreto Renzi introduce sia all’art. 66 che all’art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici la previsione secondo cui l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione dei bandi, degli avvisi nonché delle informazioni di cui all’allegato IX A in Gazzetta Ufficiale. Tale previsione, quindi, introduce a carico dei soggetti aggiudicatari un nuovo onere economico particolarmente rilevante.

A tale riguardo si segnala che il comma 35 dell’art. 34 del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, (cd. Decreto Spending Review) stabilisce che, per i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, entro 60 giorni dall’aggiudicazione gli aggiudicatari devono rimborsare alla stazione appaltante i costi di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali. A seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni di cui all’art. 26 del Decreto Renzi l’eliminazione, dunque, delle forme di pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani rende inapplicabile la disposizione del comma 35 dell’art. 34 del Decreto Spending Review alle procedure bandite dopo l‘entrata in vigore dello stesso, consentendo di non ribaltare sugli aggiudicatari i costi relativi alla pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali.

Si auspica, quindi, che la norma sia suscettibile di un intervento correttivo in fase di conversione da parte del Parlamento del Decreto Renzi in legge.

Proseguendo nell’esame delle disposizioni di cui al Decreto Renzi, occorre evidenziare le novità in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di fatturazione elettronica introdotte tramite l’art. 25 del Decreto Renzi[5].

In particolare, con la disposizione di cui al comma 1 del predetto art. 25 è stato anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo per le amministrazioni non centrali di ricevere le fatture in formato elettronico da parte dei fornitori (si ricorda che l’art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 aveva fissato tale obbligo al 6 giugno 2015).

Sempre lo stesso comma 1 dell’art. 25 del Decreto Renzi dispone che al 31 marzo 2015 è anticipato anche per le amministrazioni locali l’obbligo di ricevere le fatture in formato elettronico da parte dei fornitori come indicato dal citato decreto ministeriale.

Con riferimento ai dati obbligatori che devono contenere le fatture in formato elettronico che le amministrazioni devono ricevere dai propri fornitori, il comma 2 dell’art. 25 del Decreto Renzi prevede che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso queste ultime debbano riportare:

  • il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi in cui la legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ne preveda l’esclusione (ovvero le fatture legate a contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, a contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni nonché a contratto relativi a servizi di arbitrato e conciliazione)
  • il Codice Unico di Progetto (CUP), nel caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed ove previsto all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in materia di CUP).

Il comma 3 dell’art. 25 del Decreto Renzi dispone infine che le pubbliche amministrazioni non possano procedere al pagamento delle fatture che non riportino i suddetti codici CIG e CUP.

Ancora con riferimento alla fatturazione delle pubbliche amministrazioni il legislatore ha previsto un’altra novità all’art. 42 del Decreto Renzi[6]: viene introdotto, infatti, l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001) di tenere dal 1° luglio 2014 il registro unico delle fatture nel quale, entro 10 giorni da ricevimento, dovranno essere annotate le fatture e le richieste di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per le obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Come prescrive lo stesso art. 42, il predetto registro deve essere unico per tutto l’ente, in quanto non sono ammessi registri di settore.

Con la medesima disposizione, al fine di far chiarezza sulla gestione documentale delle fatture, vengono individuati anche i dati che devono essere inseriti nel registro per ciascuna fattura.

Di notevole importanza è inoltre l’art. 37 del Decreto Renzi il quale introduce novità di rilievo in materia di debiti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti e per prestazioni professionali al fine di accelerarne il pagamento.

In primo luogo il comma 1 del citato art. 37 offre la garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3 per:

  • i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data del 24 aprile 2014 (ovvero la data di entrata in vigore dello stesso Decreto Renzi);
  • i debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora certificati alla data del 24 aprile 2014 (ovvero la data di entrata in vigore del Decreto Renzi) ma comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:
  • i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro il 23 giugno 2014 (ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Renzi), utilizzando la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7, comma 1 del DL n. 35/2013;
  • i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici.

Ed ancora il Decreto Renzi, al comma 3 dell’art. 37, prevede che i creditori della Pubblica Amministrazione possono cedere pro-soluto i crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario prevedendo, inoltre, la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o le istituzioni finanziarie dell’Unione Europea (quali compratori di ultima istanza per favorire la cessione immediata) acquisiscano dalle banche o dagli intermediari finanziari i predetti crediti assistiti dalla garanzia dello Stato.

Con riferimento alla garanzia dello Stato citata si evidenzia il comma 7 dell’art. 37 che contiene l’abrogazione delle norme che avevano già previsto la garanzia dello Stato (commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell’art. 11 del DL n. 76/2013 convertito dalla L. n. 99/2013). A tale riguardo si segnala altresì che ai sensi del comma 4 dello stesso art. 37 del Decreto Renzi il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto adottare entro il 24 maggio 2014 (ovvero entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Renzi) un decreto con cui definire termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, decreto che ad oggi non risulta essere stato adottato.

Alla luce di quanto sopra, dunque, la garanzia dello Stato, che ai sensi del comma 1 dell’art. 37 del Decreto Renzi è stata estesa anche ai debiti maturati al 31 dicembre 2013, non è direttamente attivabile.

Sempre ai sensi dello stesso comma 3 dell’art. 37 del Decreto Renzi, una volta avvenuta la cessione del credito di cui sopra, la pubblica amministrazione debitrice può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell’operazione, delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell’ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L’operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all’intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario.

Fra le disposizioni del DL n. 66/2014 si segnalano quelle che introducono modifiche al D.Lgs. n. 163/2006 e in particolare agli artt. 3 comma 3-bis, 66 comma 7 e 122 comma 5

Il DL n. 66/2014 contiene importanti novità in materia di acquisizione di beni e servizi da parte della PA attraverso soggetti aggregatori, pubblicazione telematica di avvisi e bandi, pagamento dei debiti della PA, fatturazione elettronica della PA

3. Conclusioni

Il Decreto Renzi, attuando alcuni provvedimenti di riforma della Pubblica Amministrazione nel solco della legislazione emergenziale di “spending-review”, impatta per l’ennesima volta in modo dirompente sulle modalità di acquisizione di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni.

Come evidenziato nell’analisi delle disposizioni del Decreto Renzi di cui al paragrafo che precede, il legislatore, al fine di reperire risorse per ridurre il peso della fiscalità generale, ha introdotto diverse norme volte a colpire la spesa per i consumi intermedi delle amministrazioni agendo in primis sui sistemi di acquisizione di beni e servizi.

Il Decreto Renzi come segnalato è attualmente all’esame del Parlamento ai fini della conversione in legge: all’esito dell’iter parlamentare potrebbero essere, dunque, apportati degli emendamenti al testo licenziato dal Governo.


[1] Art. 9, comma 4 Decreto Renzi “Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 é sostituito dal seguente: “3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento”.

[2] Art. 9, commi 7 e 8 Decreto Renzi “7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non é presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento é effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

[3] Art. 26, comma 1, lettera a) Decreto Renzi “1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 66, il comma 7 é sostituito dai seguenti:

“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana é effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.“;

[4] Art. 26, comma 1, lettera b) Decreto Renzi “1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

b) all’articolo 122, il comma 5, é sostituito dai seguenti:

“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana é effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”

[5] Art. 25 Decreto Renzi “1. Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, é anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.

2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.

[6]Art. 42 Decreto Renzi “1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

a) il codice progressivo di registrazione;

b) il numero di protocollo di entrata;

c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

d)la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

f) l’oggetto della fornitura;

g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

h)la scadenza della fattura;

i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;

m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;

n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Paola Cartolano
Esperta in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.