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(Corte dei Conti, sezione regionale della Puglia, deliberazione n. 29/2019)

Indice:

Premessa

  1. Il riscontro

Premessa

Il Sindaco di un comune pugliese, dopo aver rappresentato di essere, in virtù di una sentenza del giudice civile passata in giudicato, creditore nei confronti di un soggetto privato di una somma di denaro, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal medesimo soggetto all’Ente locale, si rivolge alla sezione in ordine ad un chiarimento sulla “natura disponibile o meno del diritto al pagamento della rivalutazione e degli interessi legali e, dunque, alla possibilità che le somme dovute a tale titolo formino oggetto di transazione, fermo restando il pagamento integrale della sorte capitale”.

1. Il riscontro

Il collegio ritiene la richiesta inammissibile, però in una ottica di collaborazione, fornisce importanti indicazioni sui concreti modus operandi. In particolare in tema di potere a transigere.

In tale ottica, la sezione rammenta che sulle facoltà transattive della PA “il giudice contabile si è pronunciato con alcune deliberazioni, nelle quali si evidenzia che per pervenire a una transazione non è necessaria solo la natura disponibile del diritto, elemento sul quale sembra concentrarsi il proposto quesito, ma anche l’esistenza di una controversia giuridica (cfr., ex aliis, Sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 80/2017; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 344/2013; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibere n. 181/2017 e n. 26/2008)”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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