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Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

L’erogazione dei  diritti di rogito dopo le modifiche introdotte con il decreto legge 90/2014 convertito con  legge 114/2014

Corte dei Conti,sezione regionale Lombardia, deliberazione n. 297 depositata il 13 novembre 2014


Indice

  1. Premessa
  2. La ratio della disposizione
  3. L’interpretazione della norma

1. Premessa

Il Sindaco di un comune lombardo, poneva alla sezione regionale della corte un quesito sulla  corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di rogito e diritti di segreteria  in relazione alla nuova disposizione contenuta nell’art. 10, comma 2-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Questione che, effettivamente, interessa la normale attività rogatoria svolta dal segretario dell’ente.

E’ noto che la recente norma dell’articolo 10 comma 2-bis contingenta l’erogazione dei diritti di rogito imponendo, evidentemente oltre allo svolgimento dell’attività rogatoria,  che solamente “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata  alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Nel quesito, il comune istante  prospetta una interpretazione della norma che, evidentemente, già prima facie  consente di far emergere tre differenti situazioni:

  • negli enti locali ove siano presenti i dirigenti ed il segretario comunale ed il segretario comunale è dirigente, non spettano i diritti di rogito;
  • negli enti locali ove non siano presenti i dirigenti ed il segretario comunale è dirigente, spettano i diritti di rogito;
  • negli enti locali ove non siano presenti i dirigenti ed il segretario comunale non è dirigente, spettano i diritti di rogito.

2. La ratio della disposizione

Oltre al puntuale riscontro formulato dalla sezione escussa appare rilevante anche la riflessione espressa sulla ratio e finalità della stessa disposizione che si inserisce in un importante contesto di razionalizzazione della spesa per il personale pubblico “sia in regime di diritto privato che di diritto pubblico, che permea gran parte del decreto legge n. 90/2014, poi convertito con legge n. 114/2014”.

Sulla questione, in generale, dei diritti di rogito – alla base della nuova riscrittura normativa – la sezione annota che il decreto legge 90/2014, dopo aver sancito la confluenza dei diritti di rogito nel bilancio dell’ente di riferimento (commi 1 e 2), si limita a fissare la facoltà dell’attribuzione “di una quota del provento annuale previsto dall’art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973, come modificato dallo stesso decreto legge n. 90/2014, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque per quelli che non hanno qualifica dirigenziale”.

Appare  corretta l’interpretazione della sezione considerato che l’articolo del decreto legge 90/2014 incide anche  in tema di competenze del segretario dell’ente puntualizzando – con il comma 2-quater  che “all’articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare” sono sostituite dalle seguenti: “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica”.

Pertanto, l’amministrazione – a sommesso parere – deve deliberare uno specifico indirizzo per l’attività rogatoria che, come si evince dalla nuova norma, non discende più direttamente dalla norma sulle funzioni/compiti del segretario comunale (art. 97 del decreto legislativo 267/2000).  

3. L’interpretazione della norma

L’interpretazione fornita nel parere oggettivamente non si discosta da quella desumibile dal testo letterale della norma, pertanto, nel caso di segretario dirigente che prestasse servizio in comuni privi delle figure dirigenziali – se è intervenuta la richiesta dell’ente di rogare gli atti – ovviamente il compenso deve essere erogato.

Testualmente, nel parere si legge che “alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, si deve ritenere che nel caso di comuni del tutto privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto. La norma, infatti, prevede due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione dei proventi in misura frazionale. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non possiedono qualifica dirigenziale, in cui àncora l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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