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( votes)Con il Parere in esame l’autorizzazione al subappalto (art. 119 del D.Lgs 36/2023) può essere rilasciata dal RUP solo se questi riveste una qualifica dirigenziale o possiede formali deleghe di potere. In assenza di tali requisiti, la competenza spetta al dirigente della Stazione Appaltante. La norma, effettivamente parla genericamente di stazione appaltante e non fa riferimento ad una precisa indicazione in merito al soggetto competente al rilascio della autorizzazione. Come evidenziato dall’interpretazione prevalente e dai chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la normativa affida l’autorizzazione al soggetto che possiede l’autorità giuridica per impegnare l’amministrazione verso l’esterno. Trattandosi di un atto che impegna l’ente verso terzi, la locuzione generica “stazione appaltante” viene tradizionalmente associata alla figura del dirigente. Il RUP può firmare il provvedimento autorizzatorio solo se è un dirigente dell’ente o se gli sono stati attribuiti specifici poteri gestionali ed esterni.
